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Sentenza

Sentenza n. 820/2026 - Napoli, Sezione 7

per la corretta esecuzione, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali, della sentenza della VII Sezione del T.A.R. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713; nonché per l'annullamento del diniego tacito formatosi in ordine all'istanza del 18/4/2025, di ostensione del verbale di sopralluogo del 27/3/2025, e l’accertamento del diritto della sig.ra Ciaramelli a detta ostensione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 25/07/2025 e depositati in giudizio il 28/7/2025, per la declaratoria della nullità e/o per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali: 1) della nota prot. UO17/17/06/2025/0010587-p del 17/6/2025, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con la quale la Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli opponeva nuovo diniego all’istanza del 7/7/2022, in violazione/elusione della sentenza della VII Sezione del T.a.r. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713; 2) della nota prot. 008601-A del 16/5/2025, con la quale la Soprintendenza “faceva seguito al sopralluogo effettuato il giorno 27/3/2025”, mai verbalizzato; 3) della nota PEC del 12/6/2025, di trasmissione del documento di cui sub 2; 4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202502641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Comportamento asseritamente elusivo del giudicato, diniego tacito sull’istanza di accesso al verbale di sopralluogo e nuovo diniego della Soprintendenza sul progetto già oggetto di un precedente annullamento giurisdizionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della precedente sentenza del TAR Campania n. 511/2025, che aveva annullato per difetto di istruttoria e motivazione il diniego della Soprintendenza, facendo salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa. Ha inoltre impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso al verbale del sopralluogo del 27 marzo 2025, chiedendo l’accertamento del diritto di ostensione. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato un nuovo diniego sul progetto e ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di accesso. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullabilità del nuovo diniego e degli atti connessi, denunciando violazione di legge, violazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 e dell’art. 21 del d.lgs. 22/2024, violazione del principio di tipicità, difetto di motivazione, falsità dei presupposti e sviamento. Ha chiesto anche il risarcimento del danno, quantificato in euro 114.104,19 o nella diversa somma ritenuta equa, nonché un’astreinte di almeno 500 euro per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di ottemperanza proposta con il ricorso introduttivo, poiché l’Amministrazione, nelle more, ha rinnovato l’esercizio del potere adottando un nuovo provvedimento. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, essendo stata accolta l’istanza e comunicata la disponibilità degli atti. Ha respinto la domanda risarcitoria relativa al ricorso introduttivo perché l’annullamento del precedente diniego imponeva soltanto una nuova pronuncia amministrativa, senza riconoscere direttamente la spettanza del bene della vita; pertanto non era ancora configurabile una lesione attuale risarcibile. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto che la precedente sentenza non contenesse un vincolo conformativo preciso e dettagliato, avendo espressamente fatto salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa e lasciato all’Amministrazione margini di discrezionalità. Ha quindi escluso, allo stato, la configurabilità automatica della violazione o elusione del giudicato, ma ha disposto la conversione del rito e la rimessione degli atti al Presidente di Sezione per la fissazione della pubblica udienza in rito ordinario, al fine di esaminare nel merito le domande di nullità, annullamento e risarcimento connesse ai motivi aggiunti. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    istanza ex art. 116, comma 2, C.P.A.

    La domanda di accesso è stata definita con cessazione della materia del contendere perché l’Amministrazione ha accolto l’istanza nelle more del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    ovvero della maggiore o minore somma che Codesto Tar vorrà determinare anche equitativamente o ex art.34, comma 5, C.P.A.

    Richiamato dalla ricorrente per la quantificazione del risarcimento; il giudice ha respinto la domanda risarcitoria introduttiva per difetto di attualità della lesione.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 BIS DPR 6/6/2001 N. 380

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità del nuovo diniego; la sentenza non definisce nel merito la relativa violazione.

  • art. 21 d.lgs. 22/2024

    VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS. 22/2024

    Richiamato nei motivi aggiunti; la sentenza dispone la conversione del rito e rinvia l’esame delle censure alla pubblica udienza.

Massime di principio

  • La violazione o l’elusione del giudicato di annullamento presuppone che dalla sentenza derivi un vincolo conformativo preciso e dettagliato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali; in presenza di margini liberi di discrezionalità amministrativa, il nuovo provvedimento non è automaticamente affetto da nullità per violazione o elusione del giudicato.
  • Quando la sentenza di annullamento fa salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa e impone soltanto una nuova pronuncia sull’istanza, essa non riconosce direttamente la spettanza del bene della vita e non consente, in assenza di ulteriori elementi, di ravvisare una lesione attuale risarcibile.
  • L’adozione, nelle more del giudizio di ottemperanza, di un nuovo provvedimento amministrativo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di esecuzione del giudicato, ferma restando la possibilità di impugnare il nuovo atto nelle forme proprie del giudizio di cognizione.
  • L’accoglimento dell’istanza di accesso durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ostensione, purché l’Amministrazione abbia effettivamente posto a disposizione i documenti richiesti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAutorizzazione paesaggisticaAccesso documentaleInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzo

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