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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni - sezione lavoro - n. 441 del 27/11/2024, concernente il pagamento di indennità ferie maturate e non godute e differenze stipendiali.

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni che riconosceva somme per ferie e festività maturate e non godute e differenze stipendiali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Terni, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, la ricorrente deduceva di non avere ancora ricevuto le somme riconosciute a titolo di indennità per ferie e festività maturate e non godute e differenze stipendiali. Chiedeva quindi l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio il beneficio economico è stato accreditato.

La decisione

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme spettanti. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario adottare misure di esecuzione, nominare un commissario ad acta o applicare astreintes. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, considerando la semplicità e la serialità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione, compresa, nei presupposti previsti, la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi del comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Costituisce la base normativa della richiesta di penalità di mora per l’ipotesi di mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell’integrale soddisfacimento della pretesa nel corso del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato con riferimento al termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo la pretesa economica del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’avvenuto adempimento dell’amministrazione durante il giudizio di ottemperanza elimina la necessità di adottare ulteriori misure esecutive, quali l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta o la condanna ad astreintes.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude, di per sé, la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità: se l’amministrazione ha adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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