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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 29189 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per tassazione separata della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno. Il bene era stato previamente donato da D.E. alle figlie, che lo avevano venduto contestualmente a una società petrolifera. Secondo l'Ufficio, la donazione era simulata o comunque strumentale a eludere la tassazione, poiché la contribuente avrebbe mantenuto la disponibilità sostanziale del prezzo. La ricorrente sosteneva invece che la donazione fosse reale, che il prezzo fosse stato incassato e utilizzato dalle figlie e che, all'epoca dei fatti, l'operazione non fosse automaticamente tassabile in assenza della prova che il corrispettivo fosse stato effettivamente percepito dalla donante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la disciplina antielusiva può applicarsi sia all'interposizione fittizia sia a quella reale quando un istituto giuridico venga utilizzato impropriamente per ottenere un vantaggio fiscale. Ha però accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Commissione regionale non aveva adeguatamente valutato la documentazione relativa all'effettivo incasso e utilizzo del prezzo da parte delle figlie. La contestualità della donazione e della vendita, nonché la predisposizione anticipata della pratica edilizia, non erano elementi sufficienti, da soli, a dimostrare che la donazione fosse simulata o che il prezzo fosse stato percepito dalla madre. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    La tassazione poteva seguire solo a fronte della prova adeguata che il prezzo fosse stato incassato in effetto dal donante.

    Nel regime vigente all'epoca dei fatti, la tassazione della plusvalenza non derivava automaticamente dalla sequenza donazione-vendita. L'Amministrazione doveva dimostrare, anche mediante presunzioni, che il provento della vendita fosse stato effettivamente percepito dal donante, quale reale dominus dell'operazione.

  • Art. 2729 del codice civile

    I requisiti ex art. 2729 c.c. per assumere valenza di prova indiziaria.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. La mera complessità o contestualità dell'operazione non è sufficiente, da sola, a dimostrare la simulazione della donazione o l'effettiva percezione del prezzo da parte del donante.

  • Cass. civ., sez. tributaria, n. 25671/2013

    Il principio antielusivo può operare indipendentemente dal fatto che l'interposizione sia fittizia o reale, quando l'istituto giuridico sia utilizzato per finalità elusive.

  • Cass. civ., sez. tributaria, n. 12788/2011

    Rileva l'uso improprio dello strumento negoziale a fini elusivi, non la qualificazione formale dell'interposizione come fittizia o reale.

  • Cass. civ., sez. tributaria, n. 21952/2015

    La contestualità o la complessità della sequenza negoziale non dimostra automaticamente la simulazione della donazione; occorre una prova concreta dell'assenza di spirito liberale e dell'effettiva percezione del corrispettivo da parte del donante.

Massime di principio

  • In una sequenza donazione-vendita, l'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento esclusivamente sulla vicinanza temporale degli atti, sulla predisposizione anticipata della documentazione o sull'apparente convenienza fiscale dell'operazione.
  • Per tassare il donante, occorre dimostrare che la donazione fosse simulata o priva di reale spirito liberale e che il prezzo della successiva vendita sia stato effettivamente incassato o goduto dal donante.
  • La prova può essere anche presuntiva, ma deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la mera sospetta artificiosità dell'operazione non è sufficiente.
  • La documentazione bancaria e contabile relativa all'incasso e all'utilizzo del prezzo da parte dei donatari deve essere specificamente esaminata dal giudice.
  • L'interposizione reale può essere considerata elusiva al pari di quella fittizia, ma l'elusione deve essere concretamente dimostrata attraverso l'effettivo risultato economico dell'operazione.
  • La valutazione della legittimità fiscale dipende anche dalla normativa vigente al momento dei fatti: non è possibile applicare retroattivamente una disciplina successiva più rigorosa.

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