Sentenza del 23/06/2022 n. 2986 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Concessioni governative - Tassa di concessione governativa - Versamento - Termine perentorio per l'utente di telefonia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'esistenza di un termine perentorio a carico dell'utente per il versamento della tassa di concessione governativa relativa all'utilizzo di telefoni cellulari; la questione verteva sull'interpretazione dell'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 e sul ruolo del decreto ministeriale richiamato rispetto alle modalità e ai tempi di versamento all'erario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 21 stabilisce l'obbligo del pagamento della tassa da parte dell'utente direttamente al gestore del servizio con il pagamento del canone; il rinvio al decreto ministeriale riguarda esclusivamente le modalità e i tempi del versamento all'erario da parte del gestore. Ne consegue che non sussiste un termine perentorio a carico dell'utente nei confronti dell'erario: l'obbligo di versamento all'erario è in capo al gestore, il quale può poi rivalersi sull'abbonato in caso di omesso o ritardato versamento secondo le regole contrattuali.
Norme richiamate
d.P.R. 641/1972, tariffa allegata, art. 21
art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 641/72
L'art. 21 impone all'utente l'obbligo di pagare la tassa al gestore con il canone; il riferimento al decreto ministeriale riguarda solo le modalità e i tempi del versamento all'erario da parte del gestore, trasferendo quindi l'onere formale di versamento all'Amministrazione al gestore ma lasciando in capo a quest'ultimo la possibilità di rivalersi sull'abbonato in base al contratto.
Massime di principio
- La tassa di concessione governativa per telefoni cellulari è dovuta dall'utente verso il gestore con il pagamento del canone, se così previsto dalla norma.
- Il rinvio a un decreto ministeriale può disciplinare esclusivamente le modalità e i tempi tecnici di versamento all'erario da parte del soggetto incaricato (qui il gestore), senza imporre nuovi adempimenti o termini perentori direttamente sull'utente, salvo diversa disposizione normativa espressa.
- Il gestore ha l'obbligo giuridico di versare l'imposta all'erario secondo il decreto ministeriale: eventuali omissioni o ritardi del gestore non si traducono automaticamente in un termine perentorio a carico dell'utente nei confronti dell'erario.
- Il gestore può rivalersi contrattualmente sull'abbonato per somme non versate o versate in ritardo; pertanto la responsabilità pratica del cliente resta nei rapporti interni contrattuali, non come obbligo diretto verso l'erario salvo diversa previsione normativa.
- In casi simili è opportuno verificare il testo normativo e il contratto di abbonamento: il contribuente dovrebbe chiedere ricevute/prove del versamento effettuato dal gestore all'erario e controllare clausole contrattuali relative alla rivalsa per omessi/ritardati pagamenti.
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