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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20916/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale la nomina giudiziale dell'amministratore di un condominio composto da tre appartamenti, ciascuno in proprietà esclusiva di uno dei comproprietari familiari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistenti i presupposti per la nomina ex art. 1129 c.c., sia perché si trattava di un piccolo condominio, sia perché non risultava provato il previo tentativo di convocare l'assemblea per deliberare sulle questioni condominiali. Nonostante la natura di volontaria giurisdizione del procedimento, il Tribunale aveva inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite applicando il principio di soccombenza. In cassazione il ricorrente ha censurato solo il capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e sostenendo, da un lato, che nei procedimenti di volontaria giurisdizione non vi sarebbe una vera soccombenza e, dall'altro, che la condanna alle spese non era comunque consentita, poiché l'istanza di nomina dell'amministratore era giustificata dall'impossibilità di tenere l'assemblea per l'elevata conflittualità tra i condomini/familiari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., perché la norma non era applicabile ratione temporis. Nel merito ha affermato che, nei procedimenti di volontaria giurisdizione per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio, la statuizione sulle spese non segue le regole degli artt. 91 ss. c.p.c., poiché il procedimento è funzionale alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio e non alla definizione di un conflitto contenzioso tra parte vittoriosa e parte soccombente. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di volontaria giurisdizione. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1129 c.c.

    richiamato come base della richiesta di nomina giudiziale dell'amministratore di condominio; il Tribunale ha escluso che ne ricorressero i presupposti nel piccolo condominio esaminato.

  • art. 1105, comma 4, c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che la nomina giudiziale dell'amministratore era giustificata dall'impossibilità di provvedere in assemblea a causa del conflitto tra i condomini.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha escluso che la regola della soccombenza e la conseguente condanna alle spese si applichino, in questo tipo di procedimento di volontaria giurisdizione, come in un ordinario giudizio contenzioso.

  • art. 366-bis c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità fondata su tale norma è stata respinta perché la disposizione era già stata abrogata e quindi non era applicabile al ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il solo capo sulle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione, quando la statuizione ha carattere definitivo.

  • art. 739 c.p.c.

    menzionato per precisare che, se fosse stato proposto reclamo avverso il provvedimento di merito, la statuizione sulle spese avrebbe avuto carattere conseguenziale e non sarebbe stata autonomamente ricorribile in cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione del decreto, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio, la statuizione sulle spese non è governata automaticamente dal principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., perché manca un vero contraddittorio contenzioso tra parte vittoriosa e soccombente.
  • Quando il provvedimento di volontaria giurisdizione contiene una statuizione sulle spese che incide in modo definitivo su posizioni di debito e credito, tale capo è autonomamente censurabile in cassazione ex art. 111 Cost., se non sia stato proposto reclamo avverso il merito del provvedimento.
  • Il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. non può essere richiesto per ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati in un periodo in cui la norma era già stata abrogata.
  • Se la controversia può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti e non occorrono ulteriori indagini di fatto, la Cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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