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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7571/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha rideterminato la pena in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p. Effettuato il calcolo: pena base 1 anno, aumentata della metà (passando a 1 anno e 6 mesi) e quindi ridotta di un terzo per il rito abbreviato, con determinazione finale in 1 anno di reclusione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per erronea applicazione della recidiva: i giudici di merito avevano aumentato la pena di due terzi per la recidiva reiterata anziché della metà. Si denunciava che l'imputazione contestava la recidiva in termini generici senza specificare quale delle ipotesi dell'art. 99, comma 2, c.p. fosse integrata; si contestava quindi che il giudice di appello potesse individuare ex post l'ipotesi specifica e si chiedeva la riforma della pena applicando l'aumento nella misura della metà.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, secondo comma, cod. pen.

    La recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona che deve essere oggetto di precisa contestazione nel tipo quando dall'accertamento derivi un aumento della pena; non è sufficiente una indicazione generica se l'applicazione comporta un diverso trattamento sanzionatorio.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando il motivo concerne un'operazione di calcolo determinabile in sede di legittimità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 5335 del 27/02/1996; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018

    Principi consolidati secondo cui la recidiva, essendo circostanza aggravante personale, richiede una contestazione puntuale del tipo per poter produrre effetti in termini di inasprimento della pena.

Massime di principio

  • La recidiva va contestata con indicazione del tipo quando la sua qualificazione incide sulla misura della pena; un'imputazione generica espone l'operato del giudice a censure.
  • Se il gravame riguarda soltanto il calcolo della pena e la situazione di fatto (es. esistenza della recidiva) non è contestata e può essere desunta da atti certi, la Corte di legittimità può rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Al Pubblico Ministero conviene specificare, nell'atto, quale ipotesi di recidiva si contesta (infraquinquennale, ecc.) per evitare l'applicazione impropria di aumenti maggiori non preannunciati.
  • Per la difesa è fondato impugnare l'applicazione di un aumento più grave quando l'imputazione non consente di riconoscere quale ipotesi di recidiva sia stata contestata; in tal caso è possibile ottenere la riduzione dell'aumento alla misura corretta.
  • Se dalle risultanze processuali (es. certificato penale o sentenze definitive) emerge in modo chiaro e inequivocabile il tipo di recidiva, il giudice può tenerne conto anche se l'atto iniziale era generico, purché non venga pregiudicato il diritto di difesa.

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