Sentenza n. 958/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contrastare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il TAR ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito: l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare il capitale residuo e la misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge. In caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è stato nominato commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza della creditrice e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi della parte non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato, insieme alle norme successive, quale parametro legale per la verifica della misura degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, nel processo amministrativo, la regolazione delle spese e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato spontanea esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- L'ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: l'obbligazione dell'amministrazione e la sua esatta dimensione discendono dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo e i criteri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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