Corte di giustizia, Sentenza C-819/25
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2026. — Madame X et Monsieur Y, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de A, B, C et D contro État belge. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controlli delle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 13, paragrafo 1 – Obbligo di agevolare il rilascio dei visti – Visti concessi con la condizione sospensiva della comparizione personale dei beneficiari ai fini della verifica della loro identità e dell’autenticità dei documenti prodotti – Beneficiari impossibilitati a recarsi presso una sede diplomatica o consolare dello Stato membro che ha concesso i visti – Obblighi a carico dello Stato membro di provvedere o di agevolare tale spostamento – Assenza. — Causa C-819/25 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito la portata dell’obbligo di agevolare il rilascio dei visti previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Pur riconoscendo che gli Stati membri devono rendere la procedura di visto rapida ed effettiva, ha escluso che tale disposizione li obblighi a organizzare il trasferimento del beneficiario del ricongiungimento familiare verso la sede diplomatica o consolare, o a interloquire con paesi terzi per agevolarne l’uscita da una zona di crisi. La Carta non estende la competenza dell’Unione a misure che non rientrano nell’attuazione della direttiva.
Ricongiungimento familiare: lo Stato membro che ha rilasciato il visto non è tenuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, a organizzare il trasferimento del beneficiario impossibilitato a raggiungere la sede consolare per la verifica personale.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta, imponga allo Stato membro, dopo aver concesso il visto per ricongiungimento familiare ma subordinandone il rilascio alla comparizione personale per verifiche di identità e autenticità documentale, di organizzare o facilitare il trasferimento del beneficiario verso la sede diplomatica o consolare quando questi non possa recarvisi autonomamente; e, in subordine, se tale assistenza debba consistere nell’inclusione in un piano di evacuazione o nel contatto con autorità di paesi terzi.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto alla luce degli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta, obbliga gli Stati membri a eliminare gli ostacoli amministrativi ingiustificati e ad adottare procedure rapide ed efficaci per il rilascio dei visti necessari al ricongiungimento familiare; non impone però obblighi di natura diplomatica o consolare, né di organizzare evacuazioni, trasferimenti o contatti con paesi terzi per consentire al beneficiario, impossibilitato a spostarsi autonomamente, di raggiungere la sede consolare per la verifica personale. Tali misure esulano dall’ambito della direttiva e non possono fondarsi sulla Carta in assenza di attuazione del diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE
- Articolo 23 TFUE
- Articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE
- Direttiva (UE) 2015/637
- Articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
Ricongiungimento familiare e trasferimento del beneficiario per la verifica consolare
La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale d’urgenza del tribunal de première instance francophone de Bruxelles in una controversia tra una famiglia residente tra Belgio e Striscia di Gaza e lo Stato belga. La questione centrale riguarda la portata dell’obbligo, previsto dalla direttiva 2003/86, di agevolare il rilascio dei visti necessari al ricongiungimento familiare quando il beneficiario, pur avendo ottenuto il visto, non possa raggiungere autonomamente l’ambasciata o il consolato per la verifica personale di identità e documenti.
Fatti e procedimento principale
Y, residente in Belgio, ha domandato il ricongiungimento della moglie X e di quattro figli minorenni rimasti nella Striscia di Gaza. Dopo un primo rigetto delle domande di ingresso e soggiorno, l’Office des étrangers ha poi concesso i visti il 6 ottobre 2025, ma con condizione sospensiva del controllo dell’identità e dell’autenticità dei documenti, da effettuarsi mediante comparizione personale presso una sede diplomatica o consolare belga. Mentre uno dei figli, E, ha potuto ritirare il passaporto munito di visto in Egitto, X e gli altri figli non hanno potuto raggiungere una rappresentanza belga dalla Striscia di Gaza.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- l’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51 della Carta, si estenda oltre la concessione del visto fino al suo effettivo rilascio/consegna;
- l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta, imponga allo Stato membro di assistere il beneficiario impossibilitato a spostarsi;
- tale assistenza debba consistere nell’inclusione in un piano di evacuazione o almeno nel contatto con autorità di paesi terzi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, che impone allo Stato membro, una volta accettata la domanda di ricongiungimento familiare, di autorizzare l’ingresso dei familiari e di agevolare il rilascio dei visti necessari. Sono inoltre menzionati il considerando 13 della direttiva, che richiede procedure efficaci, gestibili, trasparenti ed eque, e l’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva sulla presentazione delle domande. Sul versante dei diritti fondamentali, sono richiamati gli articoli 2, 4, 7, 24 e 51 della Carta; in tema di tutela diplomatica e consolare, gli articoli 20, paragrafo 2, lettera c), 23 TFUE, l’articolo 46 della Carta e la direttiva 2015/637.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il termine "agevola il rilascio dei visti necessari" implica l’adozione di tutti i mezzi che consentano di ottenere il visto senza difficoltà e di rimuovere ostacoli amministrativi ingiustificati, con procedure rapide ed efficaci. La disposizione, però, non disciplina le relazioni diplomatiche o consolari tra uno Stato membro e un paese terzo.
Richiamando la sentenza Afrin, la Corte ribadisce che gli Stati membri devono mostrare flessibilità nella fase di presentazione e verifica delle domande di ricongiungimento, potendo differire la comparizione personale a una fase successiva e ridurre al minimo le comparizioni, ma ciò non comporta un obbligo di organizzare evacuazioni o trasferimenti del beneficiario verso la sede consolare. Tali misure apparterrebbero alla sfera delle relazioni internazionali, non all’ambito applicativo della direttiva 2003/86.
Quanto alla Carta, la Corte precisa che gli articoli 2, 4, 7 e 24 non possono essere invocati autonomamente per ampliare la competenza dell’Unione, poiché l’articolo 51 della Carta ne limita l’applicazione ai soli casi di attuazione del diritto dell’Unione. Poiché le misure richieste dai ricorrenti non rientrano nella direttiva 2003/86, il diniego di tali misure non costituisce attuazione del diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della Carta, non obbliga uno Stato membro, in una situazione del genere, a:
- organizzare e assicurare il trasferimento del beneficiario verso la sede diplomatica o consolare;
- contattare uno o più paesi terzi per agevolarne il trasferimento;
- includerlo necessariamente in un piano di evacuazione.
Principio affermato
L’obbligo di agevolare il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare riguarda la semplificazione e l’effettività della procedura amministrativa, non l’assunzione di compiti di evacuazione, trasporto o intermediazione diplomatica con paesi terzi per consentire al beneficiario di raggiungere la sede consolare.
Rilievo pratico
Per gli operatori, la pronuncia delimita con chiarezza il confine tra obblighi procedurali in materia di ricongiungimento familiare e attività di protezione/assistenza internazionale. Anche in contesti umanitari estremi, la direttiva 2003/86 non consente di trasformare l’obbligo di agevolazione del visto in un obbligo di risultato logistico o diplomatico a carico dello Stato membro.
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