Sentenza n. 13033/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento prot. 51643 del 20.12.2024 inviato a mezzo mail ordinaria all’indirizzo fedebrontoladi@gmail.com dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza, acquisita al protocollo n. 10161 del 24/03/2023, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 10/01/2023 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria, all’indirizzo fedebrontoladi@gmail.com, del 23/09/2024 dal Ministero dell''Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna il 10/01/2023 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, peraltro conseguito in data 19.06.2024 (con votazione 30/30) presso l’Università di Genova, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per il caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato di insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado, stipulato con il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale vincitrice del concorso indetto con D.D. n. 2575/2023, con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2024, avuto riguardo alle retribuzioni non corrisposte e alla violazione dei termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento del predetto titolo estero di sostegno utile per l’accesso al concorso vinto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il presupposto preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione relativo alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna, chiedendo l'annullamento degli atti e, ove necessario, il riconoscimento del danno in forma specifica mediante ordine all'Amministrazione di procedere a un effettivo esame comparativo del titolo estero con il Tirocinio Formativo Attivo italiano per il sostegno. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla risoluzione del contratto a tempo indeterminato di insegnamento e dalla violazione dei termini del procedimento di riconoscimento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2024-2025 e di avere consolidato il ruolo mediante il conseguimento del titolo italiano sul sostegno presso l'Università degli studi di Genova.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta immissione in ruolo e il conseguimento del titolo italiano sul sostegno hanno fatto venir meno l'interesse attuale della ricorrente alla decisione sulle domande proposte. Il Collegio ha ritenuto di non poter decidere il merito in presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze del caso concreto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una distinta applicazione della disposizione.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda di risarcimento in forma specifica formulata dalla ricorrente; il giudice non esamina il merito della domanda per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, resa dal difensore, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso quando l'interesse attuale alla pronuncia sia effettivamente venuto meno.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere il merito della controversia quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dovendo pronunciare l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta realizzazione dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente può determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e imporre la declaratoria di improcedibilità.
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