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Sentenza

Sentenza n. 1488/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi a un permesso di costruire, nella parte in cui ha utilizzato anche il piano consortile ASI soltanto adottato quale parametro urbanistico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione locale e consorzio pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione comunale che quantificava in euro 184.354,00 il contributo di costruzione per la realizzazione di un complesso industriale, contestando l’utilizzazione concorrente delle norme del piano consortile ASI adottato ma non ancora approvato, oltre alla destinazione industriale prevista dal vigente PRTC. È stato dedotto un unico motivo, articolato in violazione degli artt. 12 e 20 d.P.R. 380/2001, degli artt. 8 e 9 l.r. Campania n. 19/2013, anche in relazione all’art. 21-septies l. 241/1990, straripamento di potere, eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e sviamento, nonché violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune ha depositato un nuovo atto, dichiarando di avere integralmente sostituito la determinazione impugnata; il Consorzio ha aderito alle medesime conclusioni. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito del ricorso, precisando che tale dichiarazione non riguardava l’atto sostitutivo sopravvenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito. Il giudice ha rilevato inoltre che l’adozione di un atto integralmente sostitutivo di quello impugnato sarebbe stata di per sé idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La domanda di condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale è stata respinta: le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e dello specifico andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    L’integrale sostituzione dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione può determinare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto d’interesse

    L’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella determinazione del contributo di costruzione; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 8 e 9 l.r. Campania n. 19/2013

    Richiamati dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta invalidità dell’atto; la questione non è stata esaminata per la definizione in rito.

Massime di principio

  • L’adozione, da parte dell’amministrazione, di un nuovo atto che sostituisca integralmente quello impugnato è idonea a privare di oggetto il giudizio, potendo determinare la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, senza esame dei vizi dedotti contro l’atto originario.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse riferita all’atto originariamente impugnato non si estende automaticamente a un provvedimento successivo, che deve essere eventualmente contestato con autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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