Sentenza del 18/09/2015 n. 18398 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sostenendo che il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 spettasse sia per le spese sostenute su un fabbricato preso in locazione — relative a impianti elettrici, idrico-sanitari, camera di verniciatura e banchi per la lavorazione del legno — sia per l’acquisto di un’autovettura Land Rover Freelander, ritenuta strumentale all’attività d’impresa. Le censure erano formulate sia per violazione di legge sia per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli interventi realizzati su un immobile di proprietà di terzi sono agevolabili solo se riguardano beni dotati di autonoma funzionalità e rimovibili dall’immobile al termine della locazione; gli interventi sugli impianti e sulle strutture del fabbricato, pur incrementandone la potenzialità, non possedevano tali caratteristiche. Quanto al veicolo, il credito d’imposta per l’intero costo richiede la prova della sua esclusiva strumentalità all’attività d’impresa, prova che grava sul contribuente e che nella specie non è stata adeguatamente fornita. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
Il credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate riguarda beni agevolabili dotati di autonoma individualità e funzionalità; non comprende meri costi o interventi inseparabili dall’immobile di terzi.
Codice civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.
T.U.I.R., art. 108, già art. 74, comma 3
"spese relative a più esercizi"
Le spese per interventi migliorativi privi di autonomia funzionale sono trattate come costi pluriennali, deducibili per quote nei diversi esercizi, e non come beni autonomi agevolabili ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000.
T.U.I.R., artt. 109 e 164, già artt. 75 e 121-bis
Il requisito dell’inerenza e della strumentalità del veicolo deve essere valutato in concreto. Per ottenere il beneficio sull’intero costo, il contribuente deve dimostrare l’esclusiva strumentalità del mezzo all’esercizio dell’impresa, senza che sia sufficiente la sua classificazione formale o la presenza di altri veicoli aziendali.
Massime di principio
- Per beneficiare di un credito d’imposta destinato a nuovi investimenti, l’impresa deve dimostrare che la spesa riguarda un bene autonomo, individualizzabile e separabile, non una semplice miglioria incorporata in un immobile di proprietà altrui.
- Gli interventi su immobili condotti in locazione sono generalmente agevolabili solo se possono essere rimossi e utilizzati separatamente alla cessazione della locazione; opere strutturali o impiantistiche inseparabili dall’immobile tendono a essere considerate costi pluriennali.
- Per i veicoli, la mera intestazione all’impresa, la qualificazione risultante dal libretto o l’utilità generica per l’attività non bastano: il contribuente deve fornire prova concreta dell’esclusiva strumentalità del mezzo.
- Quando si invoca un’agevolazione fiscale, l’onere di provare tutti i presupposti del beneficio grava sul contribuente; in sede di cassazione è inoltre necessario indicare specificamente le prove trascurate dal giudice di merito.
- La presenza di un altro veicolo aziendale può essere valutata come elemento contrario alla necessità o all’esclusiva strumentalità del mezzo agevolato, ma non costituisce da sola una regola automatica: rileva insieme agli elementi concreti dell’attività svolta.
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