Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23244/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero e disponendo il sequestro di beni, aveva ritenuto non estensibile in loro favore la sospensione prevista dall'art. 310, comma 3, c.p.p.; hanno chiesto la sospensione dell'esecutività di tale ordinanza lamentandone l'illegittimità

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha condiviso l'orientamento prevalente secondo cui l'efficacia delle ordinanze del tribunale del riesame che dispongono sequestro preventivo in accoglimento dell'appello del P.M. è immediatamente esecutiva, essendo il comma 3 dell'art. 310 c.p.p. riferibile alle misure cautelari personali e non applicabile alle misure cautelari reali; inoltre ha ritenuto legittimo il procedimento de plano adottato dal Tribunale. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ma non a sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende a causa del contrasto giurisprudenziale sulla materia

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen., comma 3

    Il Collegio ha ritenuto che il comma 3, che differisce l'efficacia del provvedimento fino a definitività, si applica alle misure cautelari personali e non sia compatibile con le misure cautelari reali; dunque non sospende automaticamente l'esecutività degli ordini di sequestro disposti dal tribunale in accoglimento dell'appello del P.M.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La norma che disciplina l'appello cautelare al tribunale del riesame è stata interpretata con rinvio alla disciplina dell'art. 310; tuttavia la clausola di compatibilità esclude l'applicazione del comma 3 di quest'ultimo alle misure reali, per cui l'ordinanza del tribunale che dispone il sequestro è immediatamente esecutiva

  • art. 325 cod. proc. pen., ultimo comma

    Riferimento normativo richiamato per spiegare l'estensione della regolamentazione dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari reali; la Corte ha ritenuto coerente l'applicazione della disciplina prevista per i sequestri anche alle ordinanze del tribunale del riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predisposta la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato l'art. 616 ma ha escluso la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende a causa del contrasto giurisprudenziale

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al procedimento camerale e alla partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto che il rito camerale con partecipazione preventiva non fosse richiesto nel caso concreto e ha ritenuto legittimo procedere de plano

  • art. 600 cod. proc. pen.

    Citato a titolo comparativo sulla procedura di impugnazione di provvisionali e sulle forme camerali; la Corte ha osservato che il testo non impone la stessa disciplina procedurale per la fattispecie in esame

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 1994

    Richiamata per sottolineare la differenza di disciplina e presupposti fra misure cautelari personali e reali, riconoscendo che il legislatore non ha assimilato integralmente le due categorie

Massime di principio

  • Le disposizioni che differiscono l'efficacia del provvedimento fino alla definitività (art. 310, comma 3, c.p.p.) vanno interpretate principalmente in favore delle misure cautelari personali e non si estendono automaticamente alle misure cautelari reali (sequestro).
  • Quando il tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ex art. 322-bis c.p.p., dispone il sequestro preventivo, tale ordinanza è in linea di principio immediatamente esecutiva e non sospesa fino a definitività per effetto del comma 3 dell'art. 310 c.p.p.
  • Esiste un contrasto giurisprudenziale sul punto: pur esistendo orientamenti che ritengono sospesi gli effetti fino a definitività, la tesi prevalente (confortata da ragioni sistematiche e di tutela dell'efficacia delle misure reali) ammette l'esecutività immediata. Chi impugna deve considerare questo rischio pratico.
  • Il giudice può legittimamente decidere de plano (senza rito camerale partecipato) su istanze non disciplinate espressamente dal codice, salvo diverse previsioni esplicite; in ipotesi simili non è sempre obbligatoria l'udienza con preavviso alle parti.
  • Dal punto di vista pratico, chi si trova nella situazione di un sequestro disposto dal tribunale in accoglimento dell'appello del P.M. dovrebbe valutare tempestivamente misure difensive immediate (es. istanze procedurali, opposizioni, proposte di misure alternative) poiché l'ordinanza può essere immediatamente esecutiva; inoltre bisogna considerare la possibilità di costi processuali in caso di esito negativo ma anche il potenziale mancato addebito di sanzioni pecuniarie in presenza di controversia giurisprudenziale rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.