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Sentenza

Sentenza n. 1349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7025/2025

Giustizia amministrativa202505108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto in parte il ricorso contro il giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 10/D2 – Lingua e Letteratura Greca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata a concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che la Commissione ASN avesse motivato in modo esaustivo e coerente la valutazione negativa delle dieci pubblicazioni presentate dalla candidata, applicando tutti i criteri previsti dal d.m. n. 120/2016 e non soltanto quello della coerenza con il settore disciplinare. In particolare, il Ministero ha dedotto che la Commissione aveva considerato l'apporto personale, la collocazione editoriale, la quantità e continuità della produzione, la coerenza, la qualità e la rilevanza dei lavori, evidenziando carenze metodologiche e contenutistiche e un contributo scientifico modesto, estemporaneo e limitato. La candidata ha resistito all'appello principale e ha proposto appello incidentale, contestando sia il giudizio di non congruenza delle pubblicazioni con il settore 10/D2, sia la valutazione complessivamente negativa della propria produzione scientifica, deducendo violazione delle norme sull'ASN, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti. Quanto al giudizio di coerenza disciplinare, ha sostenuto che la sentenza di primo grado avesse implicitamente imposto alla nuova Commissione di considerare le pubblicazioni coerenti con il settore 10/D2. Quanto alla valutazione qualitativa, ha affermato che la monografia e gli studi di storia degli studi classici fossero innovativi e non meramente compilativi e che la Commissione avesse erroneamente valutato il contenuto delle opere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato sia l'appello principale del Ministero sia l'appello incidentale della candidata. Ha confermato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva rilevato il difetto di motivazione del giudizio della Commissione. La mera indicazione che le pubblicazioni erano state realizzate nel quadriennio 2020-2024 è stata ritenuta un dato asettico e riepilogativo, non accompagnato da un'effettiva valutazione negativa della discontinuità o della brevità della produzione. Il difetto motivazionale è stato individuato nel fatto che la Commissione, pur avendo dato atto della pubblicazione dei lavori su riviste di fascia A, non aveva adeguatamente valorizzato tale elemento, potenzialmente significativo della rilevanza scientifica e dell'afferenza al settore, limitandosi a definire il contributo modesto ed estemporaneo con motivazione non congrua e vagamente contraddittoria rispetto all'autorevole collocazione editoriale. È stato quindi confermato l'obbligo di rivalutazione da parte di una Commissione in diversa composizione. L'appello incidentale è stato respinto perché la sentenza del TAR non aveva affermato la coerenza delle pubblicazioni con il settore 10/D2, ma aveva rimesso tale verifica alla nuova Commissione; un diverso contenuto conformativo avrebbe invaso la discrezionalità tecnica dell'organo valutatore. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto non accoglibili le censure sulla valutazione qualitativa, poiché miravano a sostituire il giudizio tecnico della candidata e di altri studiosi a quello della Commissione. I giudizi della Commissione, relativi al carattere compilativo e allo scarso approfondimento scientifico della produzione, sono stati ritenuti non irragionevoli né incoerenti, anche alla luce di una valutazione analoga resa da altra Commissione ASN. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; nel caso concreto il giudizio della Commissione è stato ritenuto carente perché non ha adeguatamente spiegato il rapporto tra la collocazione editoriale in riviste di fascia A e la conclusione negativa sulla rilevanza scientifica dei lavori.

  • art. 16, comma 3, lett. i), l. 240/2010

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e dei criteri di valutazione delle Commissioni.

  • artt. 4 e 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Prevedono i criteri e i parametri per la valutazione della produzione scientifica, tra cui coerenza con il settore, apporto individuale, qualità, rilevanza, collocazione editoriale, quantità e continuità; la Commissione deve motivare il giudizio tenendo conto in modo effettivo degli elementi rilevanti.

  • art. 5 d.d.g. MUR 27 ottobre 2023, n. 1796

    Disciplina, nel procedimento di indizione della tornata ASN, le modalità di valutazione e motivazione del giudizio della Commissione; il relativo giudizio è stato ritenuto sindacabile quando non adeguatamente motivato.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dalla candidata nell'ambito delle censure relative alla valutazione delle pubblicazioni e alle garanzie della procedura, senza che la decisione ne ricavi uno specifico principio autonomo.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo sulle pubblicazioni deve confrontarsi effettivamente con tutti i criteri valutativi applicabili e deve esplicitare le ragioni per cui gli elementi favorevoli risultanti dagli atti non sono ritenuti decisivi.
  • La pubblicazione di lavori su riviste di fascia A costituisce un elemento potenzialmente significativo della rilevanza scientifica e dell'afferenza al settore disciplinare; se la Commissione ne dà atto ma conclude qualificando i lavori come modesti ed estemporanei, deve spiegare congruamente la compatibilità tra i due dati, altrimenti il giudizio è viziato per difetto di motivazione.
  • La mera registrazione del periodo temporale nel quale sono state pubblicate le opere non equivale a una valutazione negativa della quantità o della continuità della produzione scientifica; tale elemento può assumere rilievo motivazionale solo se accompagnato da una specifica valutazione critica.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio tecnico, né quello della parte o di altri studiosi, alla valutazione della Commissione ASN; può però sindacare la valutazione tecnica quando emerga una manifesta irragionevolezza, incoerenza, travisamento o carenza motivazionale.
  • Quando una sentenza annulla o censura il giudizio ASN per difetto di motivazione, il giudice non può anticipare la valutazione sulla coerenza della produzione scientifica con il settore disciplinare, dovendo rimettere tale apprezzamento alla nuova Commissione, titolare della discrezionalità tecnica.
  • Il riscontro di una valutazione analoga resa da altra Commissione ASN può costituire elemento estrinseco di conferma della non irragionevolezza del giudizio qualitativo, senza tuttavia sostituire la necessaria motivazione della Commissione competente.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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