Sentenza n. 6331/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della "comunicazione n. 3", caricata il 10 Aprile 2024 sulla pagina web riservata del candidato e letta in pari data con cui è stato comunicato il voto della prova scritta contenuta nella busta n. 681 e la non ammissione della ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2024-; del verbale di correzione della prova redatta dalla IX Sottocommissione esaminatrice degli esami di avvocato -sessione 2024- oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla candidata e dunque nella parte relativa all'elaborato contenuto nella busta contraddistinta al n. 681; di ogni atto connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del voto della prova scritta e della non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, verbale di correzione e valutazione negativa dell'elaborato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui le è stato comunicato il voto attribuito alla prova scritta contenuta nella busta n. 681 e la conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, nonché il verbale di correzione della sottocommissione e la valutazione negativa dell'elaborato. Il motivo centrale riguardava l'illegittimità della valutazione espressa esclusivamente mediante voto numerico, ritenuta in contrasto con l'obbligo generale di motivazione. La ricorrente contestava inoltre, nel merito, la correttezza della valutazione tecnico-discrezionale dell'elaborato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che la valutazione delle prove d'esame da parte della sottocommissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. Ha poi escluso che il voto numerico fosse privo di motivazione: richiamando la sentenza n. 7/2017 dell'Adunanza Plenaria e la sentenza n. 175/2011 della Corte costituzionale, ha affermato che, quando sia attribuito in applicazione di criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione, il punteggio numerico costituisce di per sé adeguata motivazione del giudizio di idoneità o inidoneità, senza necessità di osservazioni, glosse o ulteriori spiegazioni. Tale soluzione è coerente anche con le esigenze di buon andamento, economicità ed efficienza delle procedure di correzione. Nel merito, il Collegio non ha ravvisato elementi idonei a dimostrare un giudizio abnorme, illogico o gravemente erroneo. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 22, nono comma, r.d.l. n. 1578/1933
criteri dettati dall’art. 22, nono comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933
Il voto numerico costituisce un giudizio complessivo sull'elaborato alla luce dei parametri normativi di valutazione e può quindi integrare la motivazione della valutazione.
art. 17-bis, comma 2, r.d. n. 37/1934
articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
La disciplina richiamata è stata oggetto del giudizio di costituzionalità relativo all'adeguatezza del voto numerico quale motivazione della valutazione delle prove.
art. 23, quinto comma, r.d. n. 37/1934
articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
La disposizione rientra nella disciplina esaminata dalla Corte costituzionale in relazione alla legittimità della valutazione numerica delle prove.
art. 24, primo comma, r.d. n. 37/1934
articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
La disposizione rientra nella disciplina esaminata dalla Corte costituzionale in relazione alla legittimità della valutazione numerica delle prove.
art. 3 Cost.
articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione
La Corte costituzionale ha escluso che l'utilizzo del voto numerico nella valutazione delle prove violi i parametri costituzionali richiamati.
art. 97 Cost.
articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione
L'esigenza di buon andamento giustifica anche la non imposizione di un onere motivazionale ulteriore rispetto al voto numerico, quando questo sia espresso secondo criteri predeterminati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione alla professione forense, il voto numerico attribuito alla prova scritta costituisce adeguata motivazione del giudizio di idoneità o inidoneità quando sia stato espresso in applicazione di criteri di valutazione previamente individuati dalla commissione, senza necessità di ulteriori osservazioni o spiegazioni sull'elaborato.
- La valutazione delle prove d'esame costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti.
- L'esigenza di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa è incompatibile con l'imposizione generalizzata alle commissioni esaminatrici di un onere motivazionale ulteriore rispetto al voto numerico, quando quest'ultimo sia collegato a criteri predeterminati e renda comprensibile il giudizio complessivo sulla prova.
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