Cassazione Penale, Sentenza n. 37493/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, in sede di incidente di esecuzione a seguito di annullamento con rinvio, aveva riconosciuto la continuazione criminosa fra più sentenze definitive e rideterminato la pena complessiva in 27 anni di reclusione. Denunciava violazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 133 c.p. e dell'art. 627 c.p.p., nonché vizio di motivazione per omissione o insufficienza della indicazione delle ragioni che giustificavano la misura degli aumenti di pena applicati ai reati "satellite", lamentando che il giudice si fosse limitato a indicare la pena base e gli aumenti senza adeguata quantificazione e motivazione, in violazione del vincolo di rinvio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza adeguata: il giudice dell'esecuzione ha ricostruito la tipologia e la gravità delle condotte, descritto la loro realizzazione concreta e le ricadute sulla personalità del condannato, e ha spiegato l'entità degli aumenti facendo riferimento a molteplici elementi fattuali (traffico internazionale di droga di ampia dimensione, inserimento in contesto di criminalità organizzata, ruolo di gestione di una piazza di spaccio rifornita dal "clan Contini"). La Corte ha inoltre rilevato che gli aumenti sono stati dimensionati in modo equilibrato (incrementi modesti per cessioni, maggiori per reati associativi ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990) e che l'ordinanza ha rispettato i canoni motivazionali imposti dalla giurisprudenza di legittimità; perciò non sussistono i vizi lamentati. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata quale base dell'istanza di applicazione della continuazione in sede di incidente di esecuzione; richiamata come titolo procedimentale del provvedimento impugnato.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come parametro di verifica del rispetto dei limiti nella determinazione della pena complessiva e per evitare un cumulo materiale surrettizio: la Corte verifica che gli aumenti siano proporzionati e rientrino nei limiti dell'art. 81.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio di determinazione della pena e alla necessità che la motivazione della scelta sanzionatoria sia adeguata e collegata alla gravità delle condotte e alle circostanze del caso.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata dal ricorrente nell'impugnazione (riferita a profili procedurali dell'esecuzione); la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione procedurale dedotta.
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa alle cessioni di stupefacenti: impiegata per qualificare come reati satellite alcune condotte di spaccio e giustificare aumenti di pena di entità moderata per tali episodi.
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di droga: invocata per giustificare aumenti di pena più sensibili rispetto alle semplici cessioni, dati la natura associativa e l'incidenza sulla pericolosità del reo.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone (Rv. 282269)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come parametro ermeneutico: richiede che, nel reato continuato, il giudice individui il reato più grave, stabilisca la pena base e calcoli e motivi distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, con grado di impegno motivazionale proporzionato all'entità degli aumenti e tale da rendere verificabile la proporzione tra le pene e il rispetto dell'art. 81. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia rispettato questi criteri.
Massime di principio
- Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, motivandoli in relazione alla gravità e all'entità degli stessi.
- La motivazione può essere sintetica ma deve contenere elementi concreti (descrizione delle condotte, ruolo dell'imputato, contesto organizzativo, quantità/gravità) che consentano di verificare la proporzionalità degli aumenti e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
- Differenziazione della misura degli aumenti è lecita e richiesta: aumenti contenuti sono giustificati per cessioni, aumenti più rilevanti per reati associativi o condotte che denotano maggiore pericolosità o ruolo organizzativo.
- Il giudice dell'esecuzione che agisce in ottemperanza a un rinvio può adottare una motivazione sintetica purché rispetti i canoni indicati dalla giurisprudenza di legittimità e consenta di comprendere le ragioni della quantificazione.
- Un vizio di motivazione è fondato solo se manca qualsivoglia riferimento ai criteri che hanno portato alla determinazione degli aumenti o se la motivazione non permette di verificare il rispetto del divieto di cumulo materiale e dei limiti dell'art. 81.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37443/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37444/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →