Cassazione Civile, Ordinanza n. 35819/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La vicenda riguarda un precedente provvedimento della Corte di cassazione in cui, nell'intestazione, era stata erroneamente indicata la composizione del Collegio: era stato riportato il nome di un consigliere assente per sopravvenuto impedimento, invece del consigliere che lo aveva sostituito. La Corte, d'ufficio, ha attivato il procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Il procedimento è stato comunicato alla parte intimata, che non ha svolto difese. Il ricorso/procedimento mirava quindi alla rettifica formale dell'ordinanza precedente, senza incidere sul contenuto decisorio di merito.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nell'intestazione dell'ordinanza n. 25004 del 2020, il nome del consigliere indicato erroneamente fosse sostituito con quello del consigliere effettivamente componente del Collegio. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. È stato altresì affermato che nel procedimento di correzione non può essere pronunciata condanna alle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa e privo di una parte soccombente in senso proprio; la mancata resistenza della parte intimata conferma tale assetto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
attribuisce alla Corte il potere di attivare e decidere il procedimento di correzione dell'errore materiale anche d'ufficio.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del consigliere relatore nel procedimento di correzione.
artt. 287 c.p.c. e 391-bis c.p.c.
il procedimento di correzione dell'errore materiale è qualificato come procedimento di natura amministrativa, nel quale non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1
norma che ha modificato l'art. 391-bis c.p.c., richiamata quale base del potere d'ufficio della Corte.
L. 25 ottobre 2016, n. 197
legge di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168.
Massime di principio
- L'erronea indicazione della composizione del Collegio nell'intestazione di un provvedimento integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, senza che ciò incida sulla validità della decisione già resa.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non si pronuncia sulle spese, poiché manca una vera e propria soccombenza e il procedimento ha natura non contenziosa.
- La mancata attività difensiva della parte intimata nel procedimento di correzione conferma la possibilità di definire la questione con mera rettifica formale del provvedimento originario.
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