Cassazione Penale, Sentenza n. 28841/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un commerciante ritenuto responsabile, in rito abbreviato e poi in appello, di aver posto in vendita un ingente quantitativo di capi di abbigliamento con etichette recanti la bandiera italiana e diciture idonee a far credere al consumatore che la merce fosse di origine italiana, dopo la sostituzione delle originarie indicazioni "Made in China". Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna deducendo: 1) che i fatti integrassero al più una fallace indicazione di provenienza, sanzionata solo in via amministrativa dall'art. 4, comma 49-bis, l. n. 350/2003, poiché le etichette parlavano di "Stile italiano" e di un marchio registrato, senza vera falsità; inoltre ha richiamato la successiva "bonifica" amministrativa dei capi; 2) che il reato di cui all'art. 517 c.p. non sarebbe configurabile perché la merce si trovava in un locale di stoccaggio all'ingrosso e non sarebbe stata ancora immessa in circolazione, sostenendo che la rilevanza della mera detenzione per la vendita sia stata introdotta solo nel 2023; 3) che avrebbe dovuto applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la bonifica spontanea, la pretesa limitata offensività e la non abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Quanto al primo, ha osservato che la censura non si confrontava specificamente con l'accertamento di merito, secondo cui i capi recavano bandiera italiana e diciture come "Made in Italy", elementi certamente fuorvianti e non meramente imprecisi; ha quindi ribadito che la fattispecie penale dell'art. 517 c.p. ricorre quando le indicazioni sono false o ingannevoli, mentre la sola fallace indicazione insufficiente o imprecisa resta nell'ambito dell'illecito amministrativo. Ha inoltre affermato che la successiva regolarizzazione amministrativa dei prodotti mediante asportazione dei segni o esatta indicazione dell'origine non estingue il reato, ma serve soltanto a evitare la confisca e a consentire la commercializzazione corretta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la formula "mette altrimenti in circolazione" sia semanticamente ampia e comprenda anche la detenzione nel circuito distributivo; nel caso concreto, la merce era esposta sugli scaffali del negozio e parte era già stata venduta, sicché la condotta integrava il reato. Quanto al terzo motivo, ha giudicato congrua la motivazione della Corte d'appello sul diniego della particolare tenuità, richiamando soprattutto l'altissimo numero dei capi coinvolti, pari a 3.752. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 517 c.p.
La vendita o messa in circolazione di prodotti con segni mendaci è configurabile quando le indicazioni sono false o fuorvianti e inducono il consumatore a credere che il prodotto sia di origine italiana; la formula normativa comprende anche la detenzione nel circuito distributivo se la merce è destinata alla vendita.
art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003
La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza dei prodotti può essere sanata sul piano amministrativo tramite esatta indicazione dell'origine o asportazione della stampigliatura 'made in Italy', ma tale regolarizzazione non estingue il reato eventualmente già integrato.
art. 4, comma 49-bis, l. n. 350 del 2003
Si applica ai casi di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, che inducono in errore senza integrare un vero segno mendace penalmente rilevante.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge invocato dal ricorrente nei motivi di impugnazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizzi elementi come l'elevato numero degli oggetti coinvolti e quindi una non marginale offensività complessiva.
Massime di principio
- In tema di tutela penale dei prodotti industriali, l'apposizione di bandiera italiana, diciture come 'Made in Italy' o segni equivalenti è idonea a integrare il delitto di cui all'art. 517 c.p. quando il complesso delle indicazioni sia oggettivamente fuorviante e induca il consumatore a ritenere italiana l'origine della merce.
- La distinzione tra illecito amministrativo e reato dipende dalla qualità dell'indicazione: se è solo insufficiente o imprecisa senza capacità ingannatoria, opera l'art. 4, comma 49-bis, l. n. 350/2003; se invece la segnalazione è falsa o chiaramente fuorviante, ricorre l'art. 517 c.p.
- La successiva 'bonifica' amministrativa dei prodotti mediante rimozione dei segni mendaci o indicazione corretta dell'origine non elimina il reato già consumato; essa ha solo funzione di regolarizzazione amministrativa e di prevenzione della confisca.
- La formula 'mette altrimenti in circolazione' dell'art. 517 c.p. deve essere interpretata in senso ampio e comprende anche la detenzione di merci nel circuito di distribuzione quando esse siano destinate alla vendita, anche se ancora non consegnate al consumatore finale.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando l'illecito coinvolga una quantità molto elevata di beni, poiché tale dato esclude una offensività minima complessiva.
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