Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8598-P avente ad oggetto: “Tarsia (CS) Relazione Verifica Preventiva interesse Archeologico Tarsia 42 (CS)”; della comunicazione del 15.5.2023 avente ad oggetto: “Tarsia (CS) Albam srl Progetto Tarsia 42. Comunicazione ai sensi del QTPR Tomo IV art. 14 comma “d”, Art. 25 del D.lgs 50 del 18.4.2016, terreno di foglio di mappa n. 3 pl. 252, 251, 241, 245, 250, 242, 249, 246, 248, 247, 244, 243”; - della comunicazione del 13.11.2025 avente ad oggetto: “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 42”; - dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; - nonché per la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione di esecuzione di dieci saggi archeologici nell’ambito del progetto di impianto fotovoltaico denominato “Tarsia 42”, nonché comunicazioni e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le comunicazioni della Soprintendenza relative al progetto di impianto fotovoltaico “Tarsia 42”, l’istanza di annullamento in autotutela e l’art. 15, comma 4, lettere c) e d), del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L’amministrazione aveva prescritto, applicando l’art. 15, comma 4, lettera c), dell’Allegato Tomo IV del QTRP, l’esecuzione di dieci saggi archeologici di dimensioni 6x6 metri, in ragione dell’estensione dell’impianto e del grado di rischio archeologico riscontrato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dando atto dell’intervenuta interlocuzione con la Soprintendenza in ordine all’esecuzione dei saggi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione contenuta nella memoria del 24 febbraio 2026, pur non essendo stata notificata alle altre parti, è stata ritenuta espressione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure formulate contro gli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, lettera c), Allegato Tomo IV QTRP Calabria

    “A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.”

    La disposizione prevede, per gli impianti da fonti rinnovabili realizzati in zone non sottoposte a vincolo e mai indagate, lo svolgimento di attività di indagine archeologica preliminare da concordare con la Soprintendenza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione può giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se contenuta in una memoria non notificata alle altre parti.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando sia contenuta in una memoria non notificata alle altre parti, purché dagli atti emerga con chiarezza la volontà processuale della parte.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure dedotte né le domande connesse, salvo le ulteriori valutazioni processuali eventualmente necessarie.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolare modalità di conclusione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliArcheologia e vincoli archeologiciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.