Tribunale, Sentenza T-564/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 20 December 2023. — Pierre Balmain v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark representing a lion’s head encircled by rings forming a chain – Earlier national figurative mark representing a lion’s head encircled by dots – Relative ground for refusal – Distinctive character of the earlier mark – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-564/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO che aveva ritenuto sussistente un rischio di confusione tra due marchi figurativi raffiguranti una testa di leone. Ha riconosciuto che il marchio anteriore aveva solo un debole carattere distintivo intrinseco, poiché la testa di leone è un motivo decorativo banale nel settore moda. Poiché la coincidenza concettuale aveva peso limitato e la somiglianza visiva era solo media, non poteva essere affermato un rischio di confusione, anche in presenza di prodotti in parte identici.
Marchio dell’Unione europea: annullata la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione per assenza di rischio di confusione tra due marchi figurativi con testa di leone
La questione giuridica
Se, in un procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la somiglianza tra due marchi figurativi rappresentanti una testa di leone, il carattere distintivo del marchio anteriore e l’identità/similarità dei prodotti di classi 14 e 25 integrino un rischio di confusione per il pubblico rilevante; in particolare, se la commissione di ricorso abbia errato nel valutare il livello di attenzione del pubblico, la somiglianza visiva e la distintività intrinseca del marchio anteriore.
Principio di diritto
In materia di opposizione a registrazione di marchi UE, quando i segni figurativi condividono un elemento comune banalmente decorativo e debolmente distintivo per i prodotti interessati, la sola somiglianza visiva media e l’identità concettuale non bastano a fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Corte ha quindi annullato la decisione EUIPO perché la commissione di ricorso aveva sopravvalutato la distintività del marchio anteriore e attribuito eccessivo peso alla coincidenza concettuale della testa di leone, trascurando che tale concetto aveva scarso valore distintivo nel settore moda.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Marchio dell’Unione europea: rischio di confusione tra due marchi figurativi con testa di leone
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel contesto di segni figurativi impiegati per prodotti di moda, gioielleria e accessori.
Fatti e procedimento amministrativo
Pierre Balmain aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo rappresentante una testa di leone circondata da anelli che formano una catena, per prodotti delle classi 14 e 25. Story Time sp. z o.o. ha proposto opposizione fondandosi su un precedente marchio figurativo polacco raffigurante anch’esso una testa di leone, circondata da punti, registrato per prodotti delle classi 14 e 25.
L’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione e, in sede di ricorso, la quarta commissione di ricorso ha confermato il rigetto della domanda, ritenendo sussistente un rischio di confusione nel territorio polacco. La commissione ha considerato i prodotti identici o simili, la somiglianza visiva media, l’identità concettuale dei segni e il carattere distintivo normale del marchio anteriore.
Oggetto del giudizio davanti al Tribunale
Nel ricorso, il richiedente ha contestato in sostanza la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Le censure riguardavano:
- il livello di attenzione del pubblico rilevante;
- la valutazione della somiglianza visiva;
- la valutazione del grado di distintività intrinseca del marchio anteriore;
- la valutazione complessiva del rischio di confusione.
Il Tribunale ha inoltre precisato il perimetro della controversia, escludendo dal sindacato alcuni prodotti della classe 14 già coperti da una precedente decisione passata in giudicato, che aveva negato la registrabilità del marchio richiesto per tali prodotti per motivi assoluti.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto.
Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), che qualifica come anteriori i marchi registrati in uno Stato membro con data di deposito anteriore a quella della domanda di marchio UE.
Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti
Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è la Polonia, in quanto il marchio anteriore è un marchio nazionale polacco. Conferma anche che il pubblico pertinente è costituito dai consumatori dei prodotti coperti dai marchi, ossia il grande pubblico e, per taluni prodotti della classe 14, anche professionisti come i gioiellieri.
Quanto al livello di attenzione, il Tribunale condivide la valutazione secondo cui esso varia da medio ad alto, ma precisa che non può presumersi un livello uniformemente elevato per tutti i prodotti della classe 25. Per la classe 14, pur riconoscendo che spesso si tratta di prodotti costosi e non acquistati regolarmente, il livello di attenzione può variare da medio ad alto.
Il Tribunale non rimette in discussione neppure la valutazione secondo cui i prodotti sono, in parte, identici e, in parte, simili in misura variabile.
Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti
Il punto decisivo del giudizio è la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore e dell’impatto dei suoi elementi figurativi. Il Tribunale osserva che la testa di leone è un motivo ornamentale banale e comune nel settore moda, frequentemente usato nella presentazione o decorazione dei prodotti. Anche gli altri elementi grafici dei segni - cerchio, puntinatura, catena o corda - sono qualificati come motivi decorativi banali.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene errata la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la testa di leone sarebbe l’elemento più distintivo del marchio anteriore: in realtà, tutti gli elementi hanno un basso grado di distintività intrinseca. È vero, tuttavia, che la testa di leone è l’elemento visivamente dominante per dimensioni e posizione.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Sotto il profilo visivo, il Tribunale riconosce differenze stilistiche tra i segni: il marchio anteriore è una rappresentazione bidimensionale e stilizzata, con cerchiatura puntinata; il marchio richiesto è più realistico, tridimensionale e circondato da una catena. Tuttavia, tali differenze non bastano a escludere una somiglianza visiva media, perché entrambi i segni presentano una testa di leone frontale, con criniera volumetrica, occhi aperti, bocca chiusa e tonalità grigie, oltre a un elemento circolare comune.
Quanto al profilo fonetico, il Tribunale conferma che non è rilevante, trattandosi di marchi puramente figurativi privi di elementi verbali. Sul piano concettuale, invece, i segni sono identici, in quanto evocano entrambi una testa di leone.
Distintività del marchio anteriore e portata della tutela
Il Tribunale censura la commissione di ricorso per aver attribuito al marchio anteriore un carattere distintivo medio/normale. Poiché il motivo della testa di leone è comune nel settore moda, il marchio anteriore ha solo un basso grado di distintività intrinseca e dunque una protezione più limitata. Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, un segno debolmente distintivo non può ottenere una protezione eccessiva, pena una sorta di monopolio su un motivo di uso comune.
Valutazione globale del rischio di confusione
Nella valutazione complessiva, il Tribunale applica il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore. Ribadisce che la similitudine concettuale conta meno quando il concetto comune ha scarso valore distintivo e quando i prodotti di moda sono normalmente scelti in base all’aspetto visivo.
Il Tribunale critica la commissione di ricorso per aver dato troppo peso all’identità concettuale e non abbastanza alle differenze stilistiche e alla debole distintività del motivo comune. Ne deriva che la somiglianza visiva media non era sufficiente, neppure a fronte di prodotti identici, per fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie il motivo unico del ricorso nella parte in cui contesta il carattere distintivo del marchio anteriore, la ponderazione eccessiva della somiglianza concettuale e, in definitiva, la conclusione sul rischio di confusione. Annulla quindi la decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO del 21 giugno 2022.
Quanto alle spese, EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Pierre Balmain.
Principio affermato
Quando il segno anteriore è costituito da un motivo figurativo comunemente usato come elemento decorativo nel settore interessato, il suo carattere distintivo è debole e la coincidenza concettuale con il marchio richiesto ha un peso limitato nella valutazione globale. In tale situazione, anche una somiglianza visiva media e l’identità di taluni prodotti non bastano, da sole, a dimostrare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
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