Sentenza n. 666/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione al bunkeraggio mediante autobotte nel Porto di Mazara del Vallo, unitamente alla disciplina regolamentare portuale presupposta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo relativo all’autorizzazione al rifornimento di carburante mediante autobotte, nonché, ove occorrente, le ordinanze portuali del 2020 e il relativo regolamento sulle operazioni di rifornimento di combustibili e oli lubrificanti. Ha dedotto un unico motivo articolato nella violazione dell’art. 41 Cost. e della l. n. 287/1990, nonché nell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e altri profili. In particolare, la ricorrente ha contestato il superamento della precedente disciplina del 2018, che consentiva il bunkeraggio mediante autobotte, e la conseguente limitazione dell’attività economica. Il Ministero ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva perché la domanda è risultata infondata nel merito. Il diniego è stato ritenuto espressione di potestà discrezionale dell’amministrazione, esercitata nell’ambito della disciplina regolamentare portuale e orientata soprattutto alla sicurezza marittima. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole il revirement rispetto alla disciplina del 2018: quella disciplina aveva carattere transitorio e derogatorio, giustificato dal venir meno degli impianti fissi di rifornimento e dal ridotto traffico portuale; nel 2020, invece, la riattivazione dei punti fissi e l’incremento del traffico di navi commerciali e di veicoli sulle banchine avevano modificato il quadro fattuale e giustificato il ripristino della regola che consente il bunkeraggio mediante autobotte solo in casi eccezionali. La disciplina non è stata ritenuta incoerente o sproporzionata, né lesiva in modo irragionevole della libertà di iniziativa economica privata, anche perché il servizio non è stato vietato in assoluto, restando consentito per le unità mercantili e passeggeri e risultando limitato per le unità da pesca in ragione del bilanciamento tra sicurezza portuale e possibilità di approvvigionamento concorrenziale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata non impedisce all’amministrazione di introdurre limitazioni giustificate da esigenze di sicurezza portuale, purché coerenti, ragionevoli e proporzionate rispetto alla situazione concreta.
l. n. 287/1990
La disciplina della concorrenza non preclude limitazioni regolatorie dell’attività di bunkeraggio quando esse siano giustificate dal bilanciamento con l’interesse pubblico alla sicurezza portuale e non comportino un divieto assoluto del servizio.
Ordinanza n. 6/2020 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
Costituisce la disciplina regolamentare portuale applicata al bunkeraggio e rilevante ai fini della valutazione della legittimità del diniego.
Ordinanza n. 27/2020 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
Ha modificato la disciplina regolamentare sulle operazioni di rifornimento, concorrendo a fondare il regime limitativo del bunkeraggio mediante autobotte.
Massime di principio
- L’amministrazione portuale può limitare o subordinare ad autorizzazione il rifornimento di carburante mediante autobotte quando la misura sia funzionale alla sicurezza marittima e portuale e trovi fondamento nella disciplina regolamentare applicabile.
- Il mutamento della disciplina amministrativa rispetto a un precedente regime più favorevole non è di per sé irragionevole o illegittimo quando sia giustificato da una modificazione obiettiva delle circostanze di fatto, quale la riattivazione degli impianti fissi di rifornimento e l’aumento del traffico portuale.
- Una disciplina che non vieta in assoluto un’attività economica, ma la sottopone a limitazioni differenziate in relazione ai diversi tipi di natanti e ai rischi per la sicurezza, è legittima se risulta proporzionata e fondata su un adeguato bilanciamento tra libertà d’impresa, concorrenza e interesse pubblico alla sicurezza.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali dell’amministrazione portuale in materia di sicurezza si arresta, in assenza di elementi contrari, davanti a una disciplina coerente con la situazione concreta e non manifestamente illogica o sproporzionata.
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