Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui il Comune chiedeva a una società il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2017, per l'importo di euro 46.552,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto impositivo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito e ha proposto a sua volta ricorso incidentale. Nelle more, entrambe le parti hanno depositato note con cui hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo e di rinunciare al giudizio ex art. 390 c.p.c. Tuttavia le rinunce non risultavano correttamente notificate né perfezionate con le formalità richieste dalla norma, e mancava inoltre la sottoscrizione per adesione del difensore del Comune alla rinuncia della società. La Corte ha quindi valutato se tali rinunce fossero idonee a estinguere il processo o, comunque, a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di rinuncia non fossero idonee a produrre l'estinzione del processo per mancato rispetto delle formalità dell'art. 390 c.p.c.; ha però affermato che esse manifestavano un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi, principale e incidentale. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta di entrambi i ricorsi e ha compensato le spese di legittimità, escludendo altresì l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perché la causa di inammissibilità era sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla norma; in difetto, la rinuncia non determina l'estinzione del processo.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma richiamata solo per la celebrazione della camera di consiglio non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma di conversione richiamata in relazione alla trattazione da remoto.
L. 25 febbraio 2022 n. 15
Norma di conversione richiamata in relazione alla proroga delle modalità da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione produce l'estinzione del processo solo se sono rispettate le formalità previste dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, non opera l'effetto estintivo.
- La dichiarazione di rinuncia, pur inefficace ai fini estintivi per difetto di forma, può evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e comportare l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
- L'interesse a impugnare deve persistere sino alla decisione; se viene meno nel corso del giudizio, il ricorso diventa inammissibile sopravvenutamente.
- Quando la causa di inammissibilità dell'impugnazione è sopravvenuta, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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