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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso con cui il Comune chiedeva a una società il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2017, per l'importo di euro 46.552,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto impositivo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito e ha proposto a sua volta ricorso incidentale. Nelle more, entrambe le parti hanno depositato note con cui hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo e di rinunciare al giudizio ex art. 390 c.p.c. Tuttavia le rinunce non risultavano correttamente notificate né perfezionate con le formalità richieste dalla norma, e mancava inoltre la sottoscrizione per adesione del difensore del Comune alla rinuncia della società. La Corte ha quindi valutato se tali rinunce fossero idonee a estinguere il processo o, comunque, a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di rinuncia non fossero idonee a produrre l'estinzione del processo per mancato rispetto delle formalità dell'art. 390 c.p.c.; ha però affermato che esse manifestavano un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi, principale e incidentale. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta di entrambi i ricorsi e ha compensato le spese di legittimità, escludendo altresì l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, perché la causa di inammissibilità era sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla norma; in difetto, la rinuncia non determina l'estinzione del processo.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    Norma richiamata solo per la celebrazione della camera di consiglio non partecipata da remoto.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228

    Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma di conversione richiamata in relazione alla trattazione da remoto.

  • L. 25 febbraio 2022 n. 15

    Norma di conversione richiamata in relazione alla proroga delle modalità da remoto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione produce l'estinzione del processo solo se sono rispettate le formalità previste dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza, non opera l'effetto estintivo.
  • La dichiarazione di rinuncia, pur inefficace ai fini estintivi per difetto di forma, può evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e comportare l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
  • L'interesse a impugnare deve persistere sino alla decisione; se viene meno nel corso del giudizio, il ricorso diventa inammissibile sopravvenutamente.
  • Quando la causa di inammissibilità dell'impugnazione è sopravvenuta, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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