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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36590/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 641 e 648 c.p. Le censure principali: 1) travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e mancata prova della preordinazione / sussistenza di una normale compravendita (vizi di motivazione); 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta ricostruzione dei fatti come truffa invece che insolvenza fraudolenta; 3) illegittima configurazione del reato di ricettazione, atteso che al momento dell'uso dell'assegno non era stata denunciata la perdita e l'assegno era coperto; 4) errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2 c.p. in ragione dell'importo (euro 1.500); 5) applicazione indebita della recidiva reiterata e specifica senza adeguata motivazione; 6) vizi nella determinazione della pena (mancata indicazione della pena base, aumento per continuazione, riferimento generico alla riduzione per il rito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito della valutazione dei fatti i giudici hanno ritenuto corretta la qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) e non come truffa, perché l'imputato avrebbe dissimulato il proprio stato di insolvenza consegnando un assegno non riscuotibile e senza spiegare la provenienza. La censura relativa all'art. 521 c.p.p. è infondata in quanto il reato ritenuto dalla Corte d'appello corrisponde a quello contestato. Sulla ricettazione la Corte ha ritenuto che la mancata plausibile spiegazione della provenienza del bene può far desumere il dolo del ricevente. L'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, non è stata riconosciuta per la non trascurabile entità dell'assegno (euro 1.500). La recidiva è stata motivata con plurimi precedenti e la mancata efficacia deterrente delle condanne pregresse. La determinazione della pena è stata ritenuta adeguatamente motivata; il riferimento alla riduzione per il rito è stato qualificato come refuso senza incidenza. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Norma sull'insolvenza fraudolenta: la Corte ha interpretato il reato come integrato dalla dissimulazione dello stato di insolvenza mediante consegna di assegno non riscuotibile, distinto dalla truffa (che si realizza mediante simulazione di circostanze).

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto che la prova del dolo può desumersi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, segnalando che l'elemento soggettivo può emergere da indizi anche indiretti.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    Prevede l'ipotesi attenuata per la ricettazione: la Corte ha precisato che per l'applicazione dell'attenuante è necessaria marginalità, occasionalità e modestia (anche in relazione all'importo del titolo); l'importo di euro 1.500 è stato ritenuto non tenue e ha escluso l'applicazione dell'attenuante.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in caso di difformità della qualificazione giuridica: la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione perché la stessa fattispecie contestata è stata ritenuta sussistente (insolvenza fraudolenta).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale e il primo giudice hanno applicato i criteri previsti (tra cui il grado dell'elemento intenzionale) per determinare la pena e gli aumenti per continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità totale del ricorso: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e ha inflitto la sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla Cassa delle ammende per culpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta: la truffa si realizza tramite simulazione artificiosa di circostanze; l'insolvenza fraudolenta tramite dissimulazione del proprio stato di insolvenza (es. consegna di assegno non riscuotibile sapendo della sua origine illecita).
  • Per la ricettazione, l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa può contribuire a desumere il dolo di chi la detiene; la prova del dolo può fondarsi anche su indizi e sulla mancata spiegazione dell'acquisizione.
  • L'attenuante di particolare tenuità (art. 648, comma 2 c.p.) richiede una valutazione complessiva di marginalità, occasionalità e modestia dell'evento, inclusa la valutazione dell'importo: somme non trascurabili (es. euro 1.500) possono escluderla.
  • La recidiva può essere applicata se emergono plurime precedenti condanne e una persistenza di comportamenti illeciti che dimostrino la pericolosità dell'agente; occorre una motivazione che leghi i precedenti alla condotta in esame.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o prive di specificità possono rendere il ricorso inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità totale può comportare non solo il rigetto del ricorso ma anche l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è stato proposto con colpa.

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