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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1403

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1403 della Commissione, del 22 agosto 2016, recante esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dall'applicazione di un periodo di chiusura della pesca nel 2016

Normativa europea32016R1403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce che, per il 2016, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 non sono soggette al periodo di chiusura della pesca previsto dal piano pluriennale per il merluzzo bianco del Mar Baltico. La deroga è adottata sulla base delle relazioni degli Stati membri interessati e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Esclusione, per il 2016, delle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dall'applicazione del periodo di chiusura della pesca previsto per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca disciplinate dal regolamento (CE) n. 1098/2007 relative agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico, con specifico riguardo alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2. L'effetto è limitato all'anno 2016 e concerne l'esenzione dall'applicazione del periodo di chiusura della pesca previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento base. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal periodo di chiusura della pesca nel 2016

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1403 della Commissione interviene nell'ambito del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico previsto dal regolamento (CE) n. 1098/2007. La finalità è quella di escludere, per l'anno 2016, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dall'applicazione del periodo di chiusura della pesca, sulla base dei presupposti tecnici e delle relazioni trasmesse dagli Stati membri interessati.

Base normativa e presupposti

La Commissione richiama l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le attribuisce il potere di escludere le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal regime di chiusura quando le catture di merluzzo bianco nell'ultimo periodo di riferimento risultano inferiori a una determinata soglia. Nel caso di specie, la scelta è motivata dal parere favorevole del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e dalla valutazione delle relazioni presentate dagli Stati membri interessati. È inoltre richiamata la conformità della misura al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applichi alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nel 2016. L'effetto pratico è la disapplicazione del periodo di chiusura della pesca in tali aree per l'anno indicato, con conseguente possibilità di esercizio dell'attività di pesca nei limiti del quadro normativo generale.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come per tutti i regolamenti dell'Unione, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esclusione dal periodo di chiusura della pesca

Per il 2016, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2. In sostanza, tali aree vengono escluse dal periodo di chiusura della pesca previsto per la tutela degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Base giuridica e presupposti della deroga

La Commissione esercita il potere previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che consente l'esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 dal campo di applicazione del periodo di chiusura quando le catture nell'ultimo periodo di riferimento sono inferiori alla soglia stabilita. La decisione è adottata tenendo conto delle relazioni degli Stati membri interessati e del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pesca

Testo integrale

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