Regolamento (UE) 2016/1422
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1422 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro tariffario applicabile alle importazioni dall’originaria Norvegia, recependo il protocollo aggiuntivo allegato alla decisione (UE) 2016/837 del Consiglio. Vengono rinnovati e ampliati contingenti tariffari esenti da dazio per una serie di prodotti agricoli e ittici, con decorrenza dal 1° settembre 2016 fino al 30 aprile 2021. Il testo aggiorna inoltre le regole di origine, la disciplina di gestione dei contingenti e l’allegato con i nuovi codici NC/TARIC, sopprimendo disposizioni ormai superate.
Modifica il regolamento (CE) n. 992/95 adeguando i contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia, in attuazione del protocollo aggiuntivo UE-Norvegia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia, gestiti mediante contingenti tariffari preferenziali. Riguarda operatori economici che immettono in libera pratica le merci corrispondenti ai codici NC/TARIC elencati nell’allegato, nel rispetto delle regole di origine del protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Norvegia, come modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016. Si applica dal 1° settembre 2016 al 30 aprile 2021; sono rilevanti esclusioni/limitazioni specifiche per alcune voci quando il dazio NPF è già pari a zero in determinati periodi o quando si applicano dazi specifici addizionali.
Modifica dei contingenti tariffari UE per prodotti norvegesi
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 992/95 per aggiornare e attuare i contingenti tariffari preferenziali concessi dall’Unione a determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia. La modifica si colloca nel contesto dell’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell’accordo CEE-Norvegia, richiamato dalla decisione (UE) 2016/837 del Consiglio.
Finalità e contesto normativo
La Commissione evidenzia che il protocollo aggiuntivo rinnova sette contingenti tariffari esenti da dazio scaduti il 30 aprile 2014 e introduce tre nuovi contingenti esenti da dazio per l’immissione in libera pratica nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. Il regolamento mira inoltre ad adeguare il testo alle evoluzioni del diritto doganale e della normativa di settore, in particolare alla soppressione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca e alle nuove regole di gestione dei contingenti introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda gli operatori che importano nell’Unione merci originarie della Norvegia rientranti nei codici NC e TARIC elencati nell’allegato. La disciplina opera soltanto se sono soddisfatte le condizioni di origine previste dal protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Norvegia, come modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016. Le merci interessate comprendono soprattutto prodotti ittici freschi, refrigerati, congelati, essiccati, salati, affumicati e preparazioni/conserve, oltre ad alcune voci agricole e alimentari specifiche.
Modifiche al regolamento (CE) n. 992/95
Il regolamento sopprime l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 992/95, eliminando il richiamo al rispetto dei prezzi di riferimento, ormai non più applicabili dopo il regolamento (UE) n. 1379/2013. Viene altresì soppressa l’articolo 2 bis, riferito a contingenti obsoleti già utilizzati tra il 2005 e il 2009.
L’articolo 1, paragrafo 3, viene sostituito per specificare che si applica il protocollo n. 3 dell’accordo con la Norvegia nella versione modificata dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016. Anche l’articolo 3 viene sostituito, stabilendo che la gestione dei contingenti avviene secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Contingenti tariffari e periodi di applicazione
Il nuovo allegato sostituisce integralmente quello precedente e contiene un elenco molto esteso di contingenti con relative aliquote daziarie, volumi e periodi contingentali. I contingenti decorrono, in linea generale, dal 1° settembre 2016 e sono previsti fino al 30 aprile 2021, con talune voci annuali o stagionali e con alcuni volumi ripartiti tra periodi 2014-2021 secondo la logica indicata dal protocollo aggiuntivo.
Tra le principali categorie figurano grassi e oli di animali marini, salmonidi, aringhe, sgombri, merluzzi, preparazioni e conserve di pesce, scampi e gamberetti, nonché alcune merci agricole come cavolfiori, ciliegie, prugne, fragole, lattughe, piante d’appartamento, prodotti alimentari per animali e farine/polveri di pesce per alimentazione umana. Molti contingenti prevedono dazio pari a zero; alcuni casi specifici recano aliquote diverse o dazi specifici addizionali.
Limitazioni ed esclusioni specifiche
Per alcuni contingenti il beneficio non è concesso quando il dazio NPF è già pari a zero in determinati periodi: ciò vale, ad esempio, per specifiche voci di aringhe e lati di aringhe, con esclusione del beneficio nel periodo 15 febbraio-15 giugno indicato nelle note. Per i gamberetti rosa non congelati destinati alla trasformazione si applicano condizioni particolari e, per alcune sottovoci, il regime è subordinato alle disposizioni dell’Unione richiamate dall’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. In un caso è inoltre previsto un dazio specifico addizionale.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma si applica dal 1° settembre 2016. Tale scelta assicura la continuità con l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e con la disciplina tariffaria aggiornata fino al 30 aprile 2021.
Disposizioni principali
Recepimento del protocollo aggiuntivo UE-Norvegia
Modifica il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione ai contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo dell’accordo CEE-Norvegia, applicabile in via provvisoria ai sensi della decisione (UE) 2016/837.
Soppressione della condizione sui prezzi di riferimento
Abroga l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 992/95, poiché il regolamento (UE) n. 1379/2013 ha abolito il regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca.
Regole di origine applicabili
Sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, per stabilire che si applica il protocollo n. 3 dell’accordo CEE-Norvegia relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 dell’8 febbraio 2016.
Soppressione di contingenti obsoleti
Sopprime l’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 992/95, relativo a contingenti tariffari già applicati dal 2005 al 2009 con riferimento ai numeri d’ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778.
Gestione dei contingenti tariffari
Sostituisce l’articolo 3 per rinviare alla disciplina di gestione di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2454/93 dal 1° maggio 2016.
Allegato dei contingenti tariffari
Sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 992/95 con un nuovo elenco di contingenti, codici NC e suddivisioni TARIC, periodi contingentali, volumi e aliquote daziarie, includendo numerose voci per prodotti ittici e alcuni prodotti agricoli.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° settembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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