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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1410

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1410 della Commissione, del 23 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Tali valori sono determinati per singolo codice NC e, in diversi casi, per specifiche origini di paesi terzi, secondo la nomenclatura prevista dalla normativa UE richiamata. Il provvedimento ha applicazione immediata dalla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati per codice NC e, ove rilevante, per origine di paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati per determinare il prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La disciplina riguarda gli importatori e le autorità doganali/di controllo degli Stati membri per le operazioni di importazione dei prodotti elencati; non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla limitazione ai prodotti e alle origini indicati nell'allegato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1410 della Commissione attua il meccanismo previsto dalla normativa dell'OCM unica per determinare il prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. Il provvedimento si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e aggiorna i valori forfettari sulla base di dati giornalieri variabili.

Base giuridica e contesto

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che reca le modalità applicative per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione degli esiti dell'Uruguay Round.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli identificati nell'allegato tramite codice NC. Per ciascuna voce sono indicati uno o più codici di origine dei paesi terzi e il relativo valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Il codice "ZZ" indica le "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 richiamato in nota.

Contenuto operativo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato costituisce quindi la parte sostanziale del provvedimento, poiché individua i valori applicabili per i diversi prodotti e le diverse origini.

Tra i codici NC elencati figurano, a titolo esemplificativo:

  • 0702 00 00, con valori per AR, MA e ZZ;
  • 0707 00 05 e 0709 93 10, con valori per TR e ZZ;
  • 0805 50 10, con valori per AR, CL, MA, TR, UY, ZA e ZZ;
  • 0806 10 10, con valori per EG, TR e ZZ;
  • 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori per varie origini tra cui AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90, con valori per TR e ZZ.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La scelta di un'entrata in vigore immediata è coerente con la necessità di disporre di valori aggiornati quotidianamente per il calcolo del prezzo di entrata. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e base normativa

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1410 della Commissione, adottato il 23 agosto 2016, fissa i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La base giuridica è il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM unica e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1.

Criterio di calcolo e aggiornamento

I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento dà quindi attuazione a un meccanismo di aggiornamento periodico dei valori per l'importazione.

Valori forfettari per i prodotti elencati

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per le origini indicate con i codici paese terzo. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10 / 0809 30 90, con valori differenziati in funzione dell'origine (ad esempio AR, MA, TR, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ, US e codice ZZ per altre origini).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione del carattere giornaliero del calcolo dei valori. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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