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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2283

Regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene come atto di rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/35, limitatamente alla versione tedesca. La Commissione evidenzia numerosi errori di traduzione, riferimenti incrociati errati e inesattezze redazionali in varie disposizioni del testo, alcuni dei quali incidono su classificazione dei fondi propri, requisiti patrimoniali, fattori di rischio e data di applicazione. L'atto chiarisce che le altre versioni linguistiche non sono interessate e dispone l'applicazione retroattiva dal 18 gennaio 2015 per garantire parità di trattamento e certezza del diritto.

Rettifica della sola versione tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di Solvibilità II

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente alla versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, che integra la direttiva 2009/138/CE sull'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II). Non modifica il contenuto sostanziale delle altre versioni linguistiche, ma corregge errori di traduzione e riferimenti presenti nel testo tedesco. Produce effetti nell'intero Spazio economico europeo in quanto atto rilevante ai fini del SEE e si applica con effetto retroattivo dal 18 gennaio 2015.

Rettifica della versione tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di Solvibilità II

Il regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione ha la funzione di correggere esclusivamente la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35, atto attuativo della direttiva 2009/138/CE in materia di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II). La Commissione constata, nei considerando, la presenza di errori di traduzione, riferimenti incrociati errati e altre imprecisioni redazionali in varie disposizioni del testo tedesco, alcune delle quali incidono su profili tecnici rilevanti del regime prudenziale.

Ambito della rettifica

L'intervento non modifica il contenuto sostanziale del regime Solvibilità II, ma si limita alla sola versione linguistica tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35. Il considerando 9 precisa che le altre versioni linguistiche non sono interessate. L'atto è adottato per correggere il testo e assicurare coerenza interpretativa dell'acquis.

Errori specificamente evidenziati

Tra le correzioni più significative richiamate nei considerando figurano:

  • l'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), e l'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), punto i), relativi alle disposizioni legali o contrattuali per la classificazione degli elementi dei fondi propri di base;
  • l'articolo 73, paragrafo 3, che contiene riferimenti incrociati errati sul passaggio dal requisito patrimoniale di solvibilità al requisito patrimoniale minimo in caso di inosservanza;
  • l'articolo 104, paragrafo 3, dove un periodo minimo a duri. è stato attribuito alla lettera e) del paragrafo 1 anziché al paragrafo 2;
  • l'articolo 186, paragrafo 2, primo comma, sul fattore di rischio g i per la concentrazione del rischio di mercato sulle esposizioni single-name verso imprese di assicurazione o riassicurazione;
  • l'articolo 219, paragrafo 1, lettera e), dove la mancata traduzione del termine "compresi" ha ristretto erroneamente il campo di applicazione;
  • l'articolo 297, paragrafo 2, lettera f), dove manca il termine "impatto" nell'espressione relativa ai parametri specifici dell'impresa;
  • l'articolo 303, dove l'espressione "data di applicazione" è stata resa in modo errato come "data di entrata in vigore".

Ulteriori correzioni diffuse

Oltre ai punti sopra indicati, il regolamento segnala numerosi ulteriori errori di minore rilievo disseminati in un'ampia serie di disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35. Il testo menziona, tra gli altri, il considerando 53; gli articoli 63, paragrafo 4, 68, 70, 83, 84, 90, 103, 107, 108, 112, 124, 130, 131, 134, 136, 149, 161, 172, 176, 177, 184, 190, 195, 211, 217, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 290, 293, 294, 296, 297, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 312, 314, 317, 318, 325, 373, 375 e 376. Il regolamento di rettifica non riproduce il contenuto corretto di ciascuna modifica, ma rinvia alla necessità di allineare la versione tedesca al testo autentico del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, esso si applica dal 18 gennaio 2015, in modo retroattivo rispetto alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/35. La Commissione motiva tale scelta con l'esigenza di garantire parità di condizioni tra imprese di assicurazione e riassicurazione, tutela dell'integrità del mercato interno e certezza del diritto.

Disposizioni principali

Rettifica limitata alla lingua tedesca

L'articolo 1 stabilisce che la rettifica riguarda solo la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35. Le altre versioni linguistiche restano immutate.

Correzione di errori materiali e di traduzione

I considerando individuano numerosi errori nella versione tedesca, tra cui: l'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), e l'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), punto i), relativi alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base; l'articolo 73, paragrafo 3, sui riferimenti incrociati tra requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo; l'articolo 104, paragrafo 3, sul periodo minimo a duri.; l'articolo 186, paragrafo 2, primo comma, sul fattore di rischio g i per le esposizioni single-name; l'articolo 219, paragrafo 1, lettera e), sul campo di applicazione; l'articolo 297, paragrafo 2, lettera f), sull'"impatto" di parametri specifici dell'impresa; e l'articolo 303, sulla corretta traduzione di "data di applicazione".

Ulteriori correzioni diffuse nel testo

Il regolamento segnala inoltre numerosi ulteriori errori di scarsa importanza nella versione tedesca, distribuiti in molte disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35, tra cui considerando, articoli e sezioni dal considerando 53 fino agli articoli 376, paragrafi 2 e 3. Tali correzioni non vengono dettagliate nel testo del regolamento di rettifica, ma sono richiamate in modo puntuale nei considerando.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento si applica tuttavia a decorrere dal 18 gennaio 2015, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/35, per assicurare condizioni di parità, integrità del mercato interno e certezza del diritto.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilitàdiritto linguistico e rettifiche normative

Testo integrale

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