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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1402

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 della Commissione, del 22 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

Normativa europea32016R1402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca l’accettazione dell’impegno sui prezzi per tre produttori esportatori cinesi di prodotti fotovoltaici, in seguito a violazioni accertate delle condizioni dell’impegno stesso. Dalla data di entrata in vigore, per i prodotti fabbricati da tali operatori tornano ad applicarsi automaticamente i dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti. Sono inoltre dichiarate nulle specifiche fatture commerciali relative alle operazioni irregolari, con conseguente riscossione dei dazi da parte delle autorità doganali nazionali.

Revoca dell’accettazione dell’impegno sui prezzi per tre produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici e celle, con conseguente applicazione dei dazi antidumping e compensativi definitivi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, con particolare riguardo ai prodotti fabbricati da Ningbo Osda Solar Co. Ltd. (B859), Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. e la sua società collegata nell’Unione (B860), e SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. e la sua società collegata nell’Unione (B869). Sono interessati anche gli operatori collegati nell’Unione ai fini dell’esecuzione delle misure. Restano invariati gli impegni per i produttori esportatori elencati nell’allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Revoca dell’accettazione dell’impegno per tre produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici

Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall’Unione sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando gli articoli 8 del regolamento antidumping di base e 13 del regolamento antisovvenzioni di base, constata violazioni dell’impegno sui prezzi accettato per alcuni produttori esportatori e ne revoca l’accettazione limitatamente ai soggetti coinvolti.

Contesto normativo e misure preesistenti

Il regime nasce dopo l’istituzione, con il regolamento (UE) n. 513/2013, di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dei prodotti in esame. Successivamente, la Commissione aveva accettato un impegno sui prezzi presentato tramite la CCCME e, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, ne aveva confermato l’accettazione per il periodo di applicazione delle misure definitive. In parallelo, il Consiglio aveva istituito un dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e un dazio compensativo definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Oggetto dell’impegno e struttura delle vendite

L’impegno prevedeva, in sintesi, che i produttori esportatori non vendessero il prodotto oggetto dell’impegno al primo cliente indipendente dell’Unione a un prezzo inferiore al prezzo minimo all’importazione (PMI), entro i limiti del livello annuale di importazioni fissato. Inoltre le vendite dovevano avvenire solo tramite vendite dirette, ossia direttamente al primo cliente indipendente nell’Unione oppure tramite una parte collegata nell’Unione espressamente elencata nell’impegno.

L’impegno individuava anche varie ipotesi di violazione, tra cui:

  • emissione di fatture commerciali o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione effettiva;
  • vendite indirette all’Unione da parte di società non incluse nell’elenco;
  • partecipazione a sistemi commerciali che comportino rischio di elusione.

Era inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate su tutte le vendite all’esportazione e rivendite nell’Unione. Il produttore esportatore rispondeva anche delle violazioni commesse dalle proprie parti collegate.

Accertamenti della Commissione e violazioni riscontrate

Nel monitoraggio dell’esecuzione dell’impegno, la Commissione ha verificato i dati forniti da Osda Solar, Qixin Solar e Linuo e ha acquisito elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

Per Osda Solar, la Commissione ha rilevato che una vendita dichiarata come effettuata a un importatore non collegato era in realtà diretta a un soggetto collegato non incluso nell’impegno; inoltre almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell’Unione non rispettava il PMI.

Per Qixin Solar, è stata accertata una situazione analoga di vendita dichiarata a importatore non collegato ma in realtà collegato; anche in questo caso almeno una fattura di rivendita non rispettava il PMI. In aggiunta, nello stesso mese della transazione, Qixin Solar ha effettuato vendite dirette al medesimo cliente, entrando in un sistema commerciale con compensazione incrociata.

Per Linuo, la Commissione ha rilevato una vendita dichiarata a importatore non collegato che era invece collegato, e almeno una fattura di rivendita al cliente finale nell’Unione non conforme al PMI.

Fatture dichiarate nulle e conseguenze doganali

Il regolamento dichiara nulle le seguenti fatture relative all’impegno:

  • ODAEU150006 del 23.12.2015, emessa da Ningbo Osda Solar Co. Ltd. a Triple Shine B.V.;
  • QXC150051 del 20.6.2015, emessa da Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. a Energy Plus B.V.;
  • QXC150040 del 2.6.2015, QXC150046 del 10.6.2015, QXC150049 del 17.6.2015 e QXC150052 del 23.6.2015, tutte emesse da Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. a München Solarenergie GmbH;
  • LNPV-058 A-1502-017-1 del 6.2.2015, emessa da SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. a Lion Sun B.V.

La Commissione indica che, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le autorità doganali nazionali devono riscuotere l’obbligazione doganale sorta all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica quando la revoca diventa efficace. Viene anche ricordato che le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica prezzo ed eventuali sgravi; in difetto di tali condizioni, i dazi restano dovuti anche se la fattura non sia stata annullata.

Valutazione dell’effetto complessivo sull’impegno

La Commissione precisa che il sistema di impegno non prevede una revoca automatica per tutti gli esportatori in caso di violazione da parte di uno solo. Perciò valuta l’impatto delle condotte di Osda Solar, Qixin Solar e Linuo sull’intero meccanismo. Pur rilevando una tendenza analoga nelle violazioni, ritiene che non vi siano prove di violazioni sistematiche diffuse tra un numero considerevole di produttori esportatori o da parte della CCCME. Di conseguenza, l’impegno resta valido per gli altri operatori elencati nell’allegato, ma la Commissione avverte che violazioni analoghe future potrebbero portare a una nuova rivalutazione della praticabilità complessiva dell’impegno.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento, i dazi antidumping e compensativi definitivi si applicano automaticamente ai prodotti fabbricati dai tre operatori revocati, e le autorità doganali nazionali sono tenute a procedere alla riscossione dei relativi diritti doganali.

Disposizioni principali

Revoca dell’impegno per tre produttori esportatori

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno per Ningbo Osda Solar Co. Ltd. (B859), Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd. e la sua società collegata nell’Unione (B860), e SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD. e la sua società collegata nell’Unione (B869).

Violazioni dell’impegno accertate

Le violazioni riguardano vendite dichiarate come effettuate a importatori non collegati ma in realtà destinate a soggetti collegati non inclusi nell’impegno, emissione di fatture di rivendita con prezzi non conformi al prezzo minimo all’importazione (PMI), e partecipazione a sistemi commerciali con rischio di elusione o compensazione incrociata. La Commissione rileva inoltre responsabilità dei produttori esportatori per le violazioni commesse dalle parti collegate.

Annullamento di specifiche fatture commerciali

Sono dichiarate nulle le fatture ODAEU150006, QXC150051, QXC150040, QXC150046, QXC150049, QXC150052 e LNPV-058 A-1502-017-1, emesse rispettivamente tra il 6 febbraio 2015 e il 23 dicembre 2015, relative a operazioni di Osda Solar, Qixin Solar e Linuo verso determinati acquirenti nell’Unione.

Riscossione dei dazi e conseguenze doganali

Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l’obbligazione doganale sorta all’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. La Commissione richiama inoltre l’articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 per la riscossione dei dazi da parte delle autorità doganali nazionali.

Applicazione automatica dei dazi definitivi

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, i dazi antidumping definitivi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e i dazi compensativi definitivi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti in questione fabbricati dai tre produttori esportatori revocati.

Effetti limitati e mantenimento dell’impegno per gli altri operatori

La Commissione valuta che le violazioni dei tre produttori non compromettono, allo stato, la praticabilità complessiva dell’impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME; pertanto l’accettazione dell’impegno resta invariata per gli operatori elencati nell’allegato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionipolitica commercialedogane

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