Regolamento (UE) 2016/1404
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1404 della Commissione, del 22 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all’importazione necessari per il calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati in allegato per codice NC e, quando pertinente, per paese terzo di origine. L’atto si fonda sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si applica dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell’allegato del regolamento, identificati mediante codice NC e, ove previsto, codice del paese terzo di origine. L’atto opera nel quadro del regime di prezzo di entrata previsto dalla normativa di organizzazione comune dei mercati agricoli e riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi richiamati dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non introduce esclusioni ulteriori; il codice "ZZ" indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1404 della Commissione: valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento dà attuazione all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fissando i valori forfettari all’importazione che servono a determinare il prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli ed è collegata ai criteri elaborati anche in attuazione degli esiti dell’Uruguay Round.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda le importazioni nell’Unione di specifici ortofrutticoli freschi individuati dall’allegato mediante codice NC. Per ciascun prodotto sono indicati valori diversi a seconda del paese terzo di origine; la nomenclatura dei paesi segue il regolamento (UE) n. 1106/2012 richiamato in nota, e il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Meccanismo normativo
Il sistema si fonda su un calcolo giornaliero feriale del valore forfettario all’importazione, effettuato sulla base di dati giornalieri variabili. Il presente regolamento non disciplina il metodo in modo autonomo, ma recepisce e formalizza i valori applicabili in concreto per il periodo considerato.
Contenuto dell’articolo 1
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono per prodotto e, ove previsto, per origine geografica.
Valori riportati in allegato
L’allegato include i seguenti codici NC: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90. Sono presenti valori distinti, tra gli altri, per Marocco, Turchia, Argentina, Cile, Brasile, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sudafrica, oltre alla categoria "altre origini".
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC di ortofrutticoli, con differenziazione per paese terzo (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, US, ZA) e per il codice "ZZ" corrispondente alle "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, i criteri per la fissazione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori specifici
L’allegato contiene i valori forfettari all’importazione per i seguenti gruppi di prodotti: 0702 00 00; 0707 00 05; 0709 93 10; 0805 50 10; 0806 10 10; 0808 10 80; 0808 30 90; 0809 30 10 e 0809 30 90. I valori variano in funzione del codice del paese terzo e sono espressi in EUR/100 kg.
Come è indicizzato
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