Regolamento (UE) 2016/1417
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1417 della Commissione, del 24 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione della Commissione adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento quotidiano di tali valori sulla base di dati variabili. L'allegato contiene, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, il valore in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata applicabile nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi indicati mediante i relativi codici paese. Serve esclusivamente alla determinazione del "prezzo di entrata" ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Ha efficacia immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono escluse, per implicazione, le merci e le origini non elencate nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1417 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il meccanismo del prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle regole di calcolo previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e funzione del regolamento
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità applicative nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, di quest'ultimo atto attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.
I considerando precisano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Ne deriva una disciplina a carattere eminentemente tecnico e aggiornabile, funzionale all'applicazione corretta del prezzo di entrata nei rapporti doganali relativi alle importazioni da paesi terzi.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi individuati mediante codici NC nell'allegato. Per ciascun prodotto sono indicati i corrispondenti valori forfettari all'importazione e le origini ammesse, identificate tramite codici paese terzo, tra cui, a titolo esemplificativo, AR, MA, TR, CL, EG, BR, CN, NZ, US, UY, ZA e ZZ.
Il codice "ZZ" è chiarito nella nota all'allegato come corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il regolamento opera quindi in modo settoriale e selettivo, limitatamente alle merci e alle origini espressamente elencate.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento.
L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori applicabili per ciascun codice NC indicato. Tra i prodotti figurano, ad esempio, merci classificate nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 30 10 e 0709 30 90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, nonché 0809 30 10 e 0809 30 90. I valori variano in funzione della combinazione prodotto/origine.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente applicazione uniforme e immediata nell'ordinamento interno degli Stati membri.
Dati operativi rilevanti per la pratica
Per gli operatori, il dato essenziale è che il prezzo di entrata delle importazioni dei prodotti elencati deve essere calcolato tenendo conto dei valori forfettari indicati nell'allegato, aggiornati dal presente atto. La corretta individuazione del codice NC del prodotto e del codice paese di origine è determinante per l'applicazione del valore corretto in dogana.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Criterio di determinazione dei valori
I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari contenuti nell'allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i prodotti identificati dai codici NC elencati e per le specifiche origini indicate dai codici paese terzo.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1411
- Regolamento · 24 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1412
- Regolamento · 24 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1413
- Regolamento · 24 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1414
- Regolamento · 24 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1415
- Regolamento · 24 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1416
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →