Cassazione Penale, Ordinanza n. 23703/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Ha dedotto due motivi: il primo contestava la sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la condotta fosse occasionale e quindi non idonea a integrare l'elemento psicologico; il secondo censurava la dosimetria della pena, lamentando il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento di favorevoli valutazioni in punto di recidiva e circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano inammissibili perché di fatto, reiterative di quelle già svolte in appello e risolventesi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, oltre che aspecifiche quanto alla pretesa mancanza di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili le censure sulla sussistenza del reato, osservando che per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi e nella volontà di non osservarli, senza rilievo delle finalità della condotta. Ha inoltre ritenuto adeguata, sia pure sintetica, la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la reiterazione dell'illecito come indice di pericolosità e maggiore capacità delinquenziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa connessa all'impugnazione irrituale.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale richiede il dolo generico, cioè la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e la cosciente volontà di inadempierli; le finalità soggettive della condotta non sono निर्णinanti.
art. 99 cod. pen.
La recidiva può essere motivata anche sinteticamente, purché il giudice accerti in concreto che la reiterazione dell'illecito sia indice di maggiore pericolosità e capacità delinquenziale; tale motivazione può risultare anche implicitamente dal contesto argomentativo.
Corte cost. n. 186 del 2000
In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, può essere disposta una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, specie quando ripropongano questioni già esaminate e disattese in appello.
- Per il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: occorre la consapevolezza della propria condizione e degli obblighi che ne derivano, unita alla volontà di non osservarli; non assumono rilievo le ragioni personali che abbiano determinato l'inadempimento.
- La motivazione sul riconoscimento o diniego della recidiva è adeguata quando il giudice verifichi in concreto che i precedenti e la reiterazione dell'illecito siano indice di maggiore pericolosità e capacità delinquenziale; tale valutazione può essere anche sintetica o desumibile implicitamente dalla motivazione complessiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza effettiva di motivazione, non per una mera richiesta di diversa ponderazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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