Cassazione Penale, Sentenza n. 3942/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava carenza di motivazione dell'ordinanza del 15/07/2022 del Tribunale di L'Aquila nella parte in cui, pur avendo il Tribunale istruito unitamente la richiesta di unificazione dei reati presentata da Fidelibus e la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (trasmessa per competenza) di revoca della sospensione condizionale delle pene, non risultava alcuna considerazione né motivazione specifica sul punto relativo alla revoca della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per carenza di motivazione, rilevando che la richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pene era iscritta al ruolo del Tribunale di L'Aquila (n. 26/2022 Reg. esec.) e fu trattata insieme alle altre istanze in udienza del 14/07/2022. Poiché il Tribunale, nel respingere le "ulteriori istanze", non si era pronunciato né motivato circa la richiesta del pubblico ministero, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della domanda di revoca della sospensione condizionale delle pene e ha rinviato la questione al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
L'art. 671 c.p.p. disciplina le istanze davanti al giudice dell'esecuzione; la Corte richiama che la richiesta di revoca della sospensione condizionale era stata presentata con riferimento a tale procedimento e quindi doveva essere esaminata e motivatamente decisa dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a decidere esplicitamente e con motivazione su tutte le istanze che sono state regolarmente sottoposte al suo esame; l'omissione di pronuncia su una richiesta costituisce vizio di motivazione idoneo ad integrare motivo di annullamento.
- Quando più istanze sono trattate unitariamente (stesso ruolo/udienza), il provvedimento che dispone in modo omnicomprensivo deve comunque esplicitare la valutazione e le ragioni anche per ogni singola richiesta rilevante (es. revoca sospensione condizionale).
- La trasmissione per competenza di atti da un diverso ufficio (es. Tribunale di Avezzano al Tribunale di L'Aquila) non esonera il giudice dall'obbligo di considerare e motivare la decisione sulle istanze trasmesse.
- Il pubblico ministero può impugnare in cassazione per carenza di motivazione qualora l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non dia conto delle richieste da lui proposte; in tali casi la Corte può limitare l'annullamento alla parte censurata e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Nei procedimenti in cui è chiesta la revoca della sospensione condizionale delle pene, il giudice deve valutare esplicitamente i presupposti di legge e motivare la decisione, pena l'annullamento per omessa o insufficiente motivazione.
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