Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1756/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2843/2017, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l’I.N.P.S., nonostante reiterate richieste di pagamento e la notifica della sentenza in forma esecutiva, non aveva corrisposto l’importo di euro 500,00, oltre accessori, liquidato dalla sentenza n. 2843/2017 in favore del difensore dei ricorrenti quale procuratore distrattario. L’Istituto ha riferito di avere disposto, il 25 maggio 2026, la liquidazione di euro 666,39, comprensivi degli accessori di legge, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, richiamando anche una precedente liquidazione del 28 gennaio 2021 non andata a buon fine per una differenza nel regime fiscale del beneficiario. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo accertato, sulla base della documentazione prodotta, l’intervenuta esecuzione della sentenza del 2017 mediante il pagamento delle somme dovute. Ha respinto la richiesta dell’I.N.P.S. di compensazione delle spese. Poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto dopo la notifica del ricorso, le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il prospetto relativo alla liquidazione del 28 gennaio 2021 non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che il precedente mancato adempimento fosse imputabile al ricorrente. Le spese sono state liquidate in euro 100,00, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione e la notifica del ricorso, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio: se l’adempimento interviene dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • La mera produzione di un prospetto attestante una precedente liquidazione non basta a imputare al ricorrente il mancato adempimento del giudicato, quando non dimostri che il pagamento non sia andato a buon fine per una causa riferibile al beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.