Sentenza del 15/05/2017 n. 1238 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Non inerenza dei costi per la loro generica descrizione - Correlazione tra l'oggetto dell'attività ed il tipo di spesa - Necessità, in tal caso, che l'Ufficio spieghi la mancanza di inerenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta insufficiente. Quando la spesa appare normalmente correlata all'attività esercitata, l'Amministrazione deve spiegare specificamente i profili di non inerenza e gli elementi sintomatici dell'estraneità del costo all'impresa. Diversamente, si imporrebbe al contribuente l'onere di provare fatti sostanzialmente pacifici senza consentirgli di comprendere l'effettiva ragione del recupero a tassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi sulla base della loro descrizione generica, ritenendoli non inerenti all'attività d'impresa. La controversia riguardava l'onere motivazionale dell'Amministrazione quando esiste una evidente correlazione tra la natura della spesa e l'oggetto dell'attività esercitata. In tale situazione, non è sufficiente una contestazione generica: l'Ufficio deve indicare concretamente per quali ragioni il costo sarebbe estraneo alle finalità imprenditoriali e quali elementi rivelerebbero una deviazione da esse.
Norme richiamate
Principio fiscale di inerenza dei costi ai fini IRES
Un costo è deducibile se presenta un collegamento funzionale con l'attività d'impresa. La non inerenza non può essere desunta automaticamente dalla genericità della descrizione, soprattutto quando la spesa è coerente con l'oggetto dell'attività.
Obbligo di motivazione dell'atto impositivo
L'Amministrazione deve esporre in modo comprensibile le ragioni della contestazione, indicando perché un costo apparentemente collegato all'attività sarebbe invece estraneo alle finalità imprenditoriali.
Regole sull'onere della prova in materia tributaria
Il contribuente deve documentare la realtà e la riferibilità dei costi, ma non può essere gravato della dimostrazione di circostanze pacifiche se l'Ufficio non chiarisce preventivamente gli specifici profili di contestazione.
Massime di principio
- La genericità della descrizione di una spesa, da sola, non dimostra la sua non inerenza se il costo è normalmente compatibile con l'attività esercitata.
- Quanto più è evidente il collegamento tra spesa e oggetto sociale, tanto più puntuale deve essere la motivazione dell'Ufficio che intende disconoscerne la deducibilità.
- L'Amministrazione deve indicare gli elementi concreti che fanno ritenere il costo estraneo, antieconomico, personale o comunque deviato dalle finalità imprenditoriali.
- Il contribuente deve conservare fatture, contratti, relazioni e altra documentazione idonea a rendere specifica la natura della spesa e il suo collegamento con l'attività.
- Una contestazione meramente assertiva o fondata soltanto su descrizioni generiche può risultare illegittima quando non consente al contribuente di comprendere e contrastare efficacemente le ragioni del recupero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 166 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 320 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 mag 2017Sentenza del 15/05/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →