Sentenza n. 14904/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei verbali di correzione delle prove scritte, così come previste nel bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 200 posti per l''''accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" numero 91 del 19 novembre 2019. - del punteggio 71/100 e/o 76/100 dato agli elaborati delle seguenti prove “ b)… risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale- organizzativo, al fine di verificare l''''attitudine del candidato all''''analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c)… traduzione, con l''''uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato”, con contestuale ammissione con riserva del candidato alle prove orali e/o rivalutazione del punteggio da commissione diversa. - della conseguente graduatoria della prova scritta redatta dalla Commissione Giudicatrice pubblicata in data 20 aprile 2023. - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1 febbraio 2024: di tutti i verbali di correzione della prova scritta di inglese, così come ordinata dall''ordinanza n.4234/2023, prevista nel bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 200 posti per l''accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" numero 91 del 19 novembre 2019; - del punteggio 62/100 dato all''elaborato della seguente prova “c)… traduzione, con l''uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato”, con contestuale ammissione con riserva del candidato alle prove orali; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di correzione delle prove scritte, punteggi attribuiti agli elaborati e graduatoria della prova scritta del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia; con motivi aggiunti, verbali e punteggio della rinnovata correzione della prova di inglese
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i verbali di correzione delle prove scritte del concorso pubblico per 200 posti nella carriera prefettizia, contestando i punteggi di 71/100 e 76/100 attribuiti rispettivamente alla prova di soluzione di un caso giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo e alla prova linguistica, nonché la conseguente graduatoria. Ha chiesto l'ammissione con riserva alle prove orali e/o la rivalutazione degli elaborati da parte di una commissione diversa. Con motivi aggiunti ha impugnato anche i verbali della rinnovata correzione della prova scritta di inglese, disposta in sede cautelare, e il nuovo punteggio di 62/100, chiedendo l'ammissione con riserva alle prove orali. Il giudizio era stato scrutinato positivamente in sede cautelare, ma il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo vinto altro concorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di perdita di interesse alla decisione conseguente alla vittoria di altro concorso. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro le valutazioni della commissione e i punteggi attribuiti agli elaborati, né gli effetti della rinnovata correzione della prova di inglese. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione in rito del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando il difetto di interesse sopravvenga nel corso del giudizio, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La vittoria di altro concorso può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento degli atti di valutazione relativi a un diverso concorso, qualora il ricorrente dichiari espressamente la perdita di interesse alla decisione.
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