Cassazione Penale, Sentenza n. 20915/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di primo grado e poi confermata in appello. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., l'omessa motivazione dell'ordinanza di revoca: secondo la difesa, il provvedimento non avrebbe indicato con certezza le sentenze da cui derivavano i due precedenti ostativi e non avrebbe spiegato perché i giudici di merito non potessero conoscere tali precedenti al momento della concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata individuasse in modo sufficiente i precedenti ostativi, indicando la loro irrevocabilità in date successive alla sentenza del 2017; ha inoltre reputato infondata la censura sulla mancanza di motivazione, poiché la posteriorità del passaggio in giudicato delle decisioni ostative rispetto alla pronuncia che aveva concesso il beneficio giustificava adeguatamente l'affermazione di non conoscibilità da parte del giudice di merito. Infine, ha richiamato il principio per cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., quando emerga una causa ostativa non conosciuta dal primo giudice, anche se nota al giudice di appello non investito della questione e quindi privo di potere di provvedere d'ufficio per il principio devolutivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.
viene richiamato come base del motivo di ricorso per dedurre l'omessa motivazione e il vizio di legittimità del provvedimento esecutivo
art. 164, quarto comma, c.p.
la sospensione condizionale della pena è revocabile in sede esecutiva quando sia stata concessa in presenza di una causa ostativa non conosciuta dal giudice di primo grado
art. 591 c.p.p.
non è espressamente citato nel testo fornito, quindi non incluso
Massime di principio
- È legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale della pena quando emerga che il beneficio è stato concesso in presenza di una causa ostativa non conosciuta dal giudice che lo ha accordato.
- La motivazione sulla revoca è sufficiente quando consenta di individuare con precisione i precedenti ostativi, anche mediante il riferimento alle date di irrevocabilità delle sentenze da cui essi derivano.
- La mancata conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice di merito può essere desunta dalla posteriorità del loro passaggio in giudicato rispetto alla sentenza che ha concesso il beneficio.
- Il giudice di appello non può provvedere d'ufficio su questioni non devolute, sicché l'eventuale mancata valutazione del punto non integra di per sé un vizio se il tema non è stato investito con specifica impugnazione.
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