Sentenza n. 11156/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; D) Accordo rep.attin.181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 4); E) Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496 (doc. 5); F) Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022, a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, pubblicato sul Bur n. 151 del 14/12/2022, atto conseguenziale ai provvedimenti sopra gravate ed avente ad oggetto “Articolo 9 2 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.” (doc.6); G) Allegato A alla Determinazione impugnata sub F), recante elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore (doc.7); H) Ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti regionali di ripiano e l'elenco degli importi dovuti dal fornitore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022, l'accordo del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 26 febbraio 2020, il decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri di ripiano e il relativo allegato con gli importi annuali e complessivi. Sono state dedotte censure concernenti sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback, sia vizi propri dei provvedimenti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege. La Regione ha documentato che l'impresa aveva versato la quota ridotta del 25 per cento prevista dalla novella normativa; la stessa ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, avendo effettuato il pagamento. Ricorrendo quindi il presupposto normativo per l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e per la cessazione della materia del contendere sui ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali, il giudizio è stato definito senza esame delle censure di legittimità dedotte. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici; i provvedimenti impugnati ne costituiscono attuazione.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018 e determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta prevede che il versamento integrale di una quota ridotta dell'importo originariamente richiesto estingua l'obbligazione amministrativa e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, il pagamento effettuato dall'interessato determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi a oggetto i provvedimenti applicativi dell'obbligazione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche ex lege quando la sopravvenienza normativa e il comportamento delle parti dimostrano che l'obbligazione controversa è stata estinta e che il ricorrente non conserva interesse alla decisione sulle censure originarie.
- In presenza della cessazione della materia del contendere prevista dalla legge per effetto del pagamento, il giudice non procede all'esame dei vizi dedotti contro le norme presupposte o contro i provvedimenti amministrativi applicativi.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudizio è definito in rito per effetto di una disciplina sopravvenuta e la materia presenta particolare complessità.
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