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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38450/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando preliminarmente l'assenza della querela necessaria per la fattispecie così ricostituita (artt. 586 e 590 c.p.). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di condizione di procedibilità, con revoca delle statuizioni civili; l'azione penale risultava improcedibile e non doveva essere iniziata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 586, 83 e 590 c.p. e per omessa o contraddittoria motivazione. Sosteneva di aver agito per legittima difesa (anche nei confronti di soggetto incapace) o comunque di essersi limitato ad allungare le braccia per difendersi dall'avvicinamento minaccioso della persona offesa; la Corte di merito aveva invece ritenuto che il fatto fosse riconducibile a percosse/allontanamento da cui, per aberratio delicti, erano scaturite lesioni non volute.

Norme richiamate

  • art. 586 cod. pen.

    Considerato come reato di lesioni conseguente a un altro delitto; la sua applicazione comporta il richiamo alle disposizioni dell'art. 590 c.p. e, pertanto, la punibilità può essere subordinata alla querela della persona offesa quando l'evento costituisce responsabilità a titolo di colpa.

  • art. 590 cod. pen.

    Regola la responsabilità per colpa relativa alle lesioni non volute; la Corte ha ritenuto che, quando l'evento non voluto costituisce lesione, la punibilità è soggetta alla condizione di querela della persona offesa.

  • art. 83 cod. pen.

    Aberratio delicti: si applica quando l'evento dannoso (lesione) non è voluto ma deriva da un'azione dolosa diversa; la Corte ha qualificato la vicenda come evento voluto (delitto di partenza) e evento non voluto (lesioni) rientrante in tale figura.

  • art. 581 cod. pen.

    Nella motivazione della Corte territoriale l'evento voluto è stato individuato nel delitto previsto da tale disposizione (reato originario a titolo di dolo) rispetto al quale si sarebbe verificata l'aberratio delicti.

  • artt. 582 - 583 comma 1 n. 1 cod. pen.

    Norme richiamate con riferimento alla fattispecie originariamente contestata in primo grado; la Corte d'Appello ha parzialmente riformulato la fattispecie riqualificandola poi secondo gli artt. 586 e 590 c.p.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti da questa disposizione, come richiamato nella motivazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Prescrive il procedimento per il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti; la causa è stata trattata secondo tale norma (conclusioni scritte delle parti).

  • art. 94 d.lgs. n. 150/22

    Richiamata in relazione alla continuazione di applicazione delle disposizioni transitorie sul trattamento dei ricorsi fino alla data indicata; ha rilevanza procedurale nell'ambito della trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Se la fattispecie contestata viene riqualificata come lesioni conseguenti ad altro reato (art. 586 c.p.) e l'evento non voluto costituisce lesione colposa, la punibilità può essere subordinata alla querela della persona offesa: in assenza di querela l'azione penale è improcedibile.
  • L'aberratio delicti (art. 83 c.p.) si verifica quando un evento lesivo non voluto deriva da un'azione dolosa diversa; occorre distinguere fra il delitto voluto e l'evento non voluto e valutare la responsabilità in relazione al diverso titolo psicologico (dolo vs colpa).
  • La legittima difesa esclude la rilevanza penale solo se sussiste un pericolo attuale di offesa ingiusta e l'atto difensivo è proporzionato; la mera presenza di un comportamento minaccioso non sempre legittima una reazione con lesioni, soprattutto se non sussiste pericolo imminente per l'integrità fisica.
  • In sede di impugnazione per cassazione il giudice verifica anche la sussistenza delle condizioni di procedibilità; vizi procedurali rilevanti come l'assenza della querela possono determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
  • Quando l'azione penale si fonda su una fattispecie che richiede la querela e questa manca, le statuizioni civili connesse devono essere revocate perché l'azione stessa non poteva essere iniziata.
  • Il giudicato di merito deve motivare chiaramente la ricostruzione fattuale e l'esclusione della scriminante della legittima difesa; valutazioni induttive (per esempio deduzioni per esclusione) devono essere supportate da adeguate risultanze istruttorie.

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