Cassazione Penale, Sentenza n. 38450/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando preliminarmente l'assenza della querela necessaria per la fattispecie così ricostituita (artt. 586 e 590 c.p.). Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di condizione di procedibilità, con revoca delle statuizioni civili; l'azione penale risultava improcedibile e non doveva essere iniziata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 586, 83 e 590 c.p. e per omessa o contraddittoria motivazione. Sosteneva di aver agito per legittima difesa (anche nei confronti di soggetto incapace) o comunque di essersi limitato ad allungare le braccia per difendersi dall'avvicinamento minaccioso della persona offesa; la Corte di merito aveva invece ritenuto che il fatto fosse riconducibile a percosse/allontanamento da cui, per aberratio delicti, erano scaturite lesioni non volute.
Norme richiamate
art. 586 cod. pen.
Considerato come reato di lesioni conseguente a un altro delitto; la sua applicazione comporta il richiamo alle disposizioni dell'art. 590 c.p. e, pertanto, la punibilità può essere subordinata alla querela della persona offesa quando l'evento costituisce responsabilità a titolo di colpa.
art. 590 cod. pen.
Regola la responsabilità per colpa relativa alle lesioni non volute; la Corte ha ritenuto che, quando l'evento non voluto costituisce lesione, la punibilità è soggetta alla condizione di querela della persona offesa.
art. 83 cod. pen.
Aberratio delicti: si applica quando l'evento dannoso (lesione) non è voluto ma deriva da un'azione dolosa diversa; la Corte ha qualificato la vicenda come evento voluto (delitto di partenza) e evento non voluto (lesioni) rientrante in tale figura.
art. 581 cod. pen.
Nella motivazione della Corte territoriale l'evento voluto è stato individuato nel delitto previsto da tale disposizione (reato originario a titolo di dolo) rispetto al quale si sarebbe verificata l'aberratio delicti.
artt. 582 - 583 comma 1 n. 1 cod. pen.
Norme richiamate con riferimento alla fattispecie originariamente contestata in primo grado; la Corte d'Appello ha parzialmente riformulato la fattispecie riqualificandola poi secondo gli artt. 586 e 590 c.p.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in cassazione: il ricorso è stato enunciato nei limiti previsti da questa disposizione, come richiamato nella motivazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Prescrive il procedimento per il trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti; la causa è stata trattata secondo tale norma (conclusioni scritte delle parti).
art. 94 d.lgs. n. 150/22
Richiamata in relazione alla continuazione di applicazione delle disposizioni transitorie sul trattamento dei ricorsi fino alla data indicata; ha rilevanza procedurale nell'ambito della trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se la fattispecie contestata viene riqualificata come lesioni conseguenti ad altro reato (art. 586 c.p.) e l'evento non voluto costituisce lesione colposa, la punibilità può essere subordinata alla querela della persona offesa: in assenza di querela l'azione penale è improcedibile.
- L'aberratio delicti (art. 83 c.p.) si verifica quando un evento lesivo non voluto deriva da un'azione dolosa diversa; occorre distinguere fra il delitto voluto e l'evento non voluto e valutare la responsabilità in relazione al diverso titolo psicologico (dolo vs colpa).
- La legittima difesa esclude la rilevanza penale solo se sussiste un pericolo attuale di offesa ingiusta e l'atto difensivo è proporzionato; la mera presenza di un comportamento minaccioso non sempre legittima una reazione con lesioni, soprattutto se non sussiste pericolo imminente per l'integrità fisica.
- In sede di impugnazione per cassazione il giudice verifica anche la sussistenza delle condizioni di procedibilità; vizi procedurali rilevanti come l'assenza della querela possono determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- Quando l'azione penale si fonda su una fattispecie che richiede la querela e questa manca, le statuizioni civili connesse devono essere revocate perché l'azione stessa non poteva essere iniziata.
- Il giudicato di merito deve motivare chiaramente la ricostruzione fattuale e l'esclusione della scriminante della legittima difesa; valutazioni induttive (per esempio deduzioni per esclusione) devono essere supportate da adeguate risultanze istruttorie.
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