Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3589/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione, a) dell’avviso del 9 marzo 2026 e della graduatoria finale di merito ivi contenuta relativa al profilo F (addetto economico/giuridico), approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SORESA S.p.A. in data 6 marzo 2026, nella parte in cui ha collocato il ricorrente in posizione non utile all’assunzione (quarta posizione) e ha dichiarato vincitrici le controinteressate; b) del verbale del Consiglio di Amministrazione della SORESA S.p.A. del 6 marzo 2026, con cui sono state approvate le graduatorie finali della selezione relativa al profilo F; c) di tutti i verbali della commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale n. 8 del 18 febbraio 2026, nella parte in cui sono stati approvati gli esiti della selezione e sono stati individuati i vincitori; d) dei provvedimenti di ammissione dei candidati e dell’ordine di servizio n. 5 del 30 aprile 2026; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202603226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura selettiva per l'assunzione di due addetti economico/giuridici, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al quarto posto e non è risultato vincitore

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società in house)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al quarto posto nella selezione indetta da SO.RE.SA. S.p.A. per il reclutamento di due addetti economico/giuridici, ha impugnato la graduatoria finale, gli atti di approvazione, i verbali della commissione, i provvedimenti di ammissione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha inoltre formulato un'istanza istruttoria per acquisire le schede di valutazione, i titoli e i curricula dei candidati collocati nelle prime tre posizioni, precisando in udienza di non avere proposto una contestuale domanda di accesso endoprocessuale. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione e sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha esaminato preliminarmente il riparto di giurisdizione. La questione riguardava se la natura in house della società, interamente partecipata dalla Regione Campania e operante quale centrale di committenza e di pagamento del sistema sanitario regionale, potesse assimilare la procedura di reclutamento a un pubblico concorso soggetto alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione quello ordinario. Ha ritenuto che le procedure di assunzione del personale delle società in house, pur sottoposte a regole pubblicistiche interne o svolte mediante selezione comparativa, restino espressione del modello privatistico societario e conducano all'instaurazione di rapporti di lavoro privati. La riserva di giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone infatti l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non si estende alle società di capitali soggette a controllo pubblico. In applicazione dell'art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016, che stabilisce la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società soggette a controllo pubblico, il giudice ordinario potrà eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario secondo l'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per giusti e particolari motivi; il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016

    Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale

    La disposizione attribuisce al giudice ordinario le controversie sulla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società soggette a controllo pubblico, comprese le società in house.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali presuppone che la procedura sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non si applica alle assunzioni presso società di capitali, anche se interamente pubbliche.

  • art. 11 c.p.a.

    Il ricorso può essere riproposto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo la disciplina sulla translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla validità degli atti e delle procedure di reclutamento del personale delle società in house o comunque soggette a controllo pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la selezione sia svolta mediante una procedura comparativa o con modalità apparentemente concorsuali.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone che la selezione sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non opera per l'assunzione di personale da parte di una società di capitali, anche se interamente partecipata da enti pubblici.
  • La scelta del modello societario privatistico per il perseguimento di finalità pubbliche comporta, quanto ai rapporti di lavoro e alle procedure di reclutamento del personale, l'applicazione del regime privatistico e la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.
  • Il giudice ordinario, investito di una controversia sul reclutamento del personale di una società soggetta a controllo pubblico, può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi; la loro natura amministrativa non radica, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.