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Sentenza

Sentenza n. 4645/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento del GSE prot. n. P20250620914 del 27/08/2025, notificato via pec in pari data, recante la “comunicazione di esclusione” dalla “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 Parco Agrisolare”; - della nota del GSE del 25/02/2025 con cui la Società è stata ammessa ad “integrare la documentazione richiesta”; - della nota del GSE del 19/06/2024 con cui “è stato richiesto di trasmettere entro 10 giorni opportune evidenze documentali finalizzate ad attestare la disponibilità del fabbricato in capo al Soggetto Beneficiario”; - del Decreto Ministeriale 19/04/2023 recante “interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”” emanato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; - del Secondo Avviso 2023 del Ministero recante le “modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare””; - del Regolamento Operativo Parco Agrisolare, allegato A al Secondo Avviso 2023 del Ministero; - delle FAQ per la misura “Parco Agrisolare 2023” - Secondo Bando, che risultano pubblicate sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 08/09/2023; - dell'Elenco dei Beneficiari Ammessi aggiornato al 01/09/2025, pubblicato sul sito del GSE, nella parte in cui non compare la Società ricorrente, che avrebbe dovuto essere ivi inclusa; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202513986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione dalla procedura di ammissione al contributo PNRR "Parco Agrisolare" e mancata inclusione nell'elenco dei beneficiari ammessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato domanda di contributo per un impianto fotovoltaico da installare su un fabbricato agricolo non di sua proprietà. Il contratto di affitto prodotto aveva scadenza nel 2028 e non prevedeva rinnovo. Il GSE, ritenendo necessario che la disponibilità giuridica dell'immobile si estendesse per almeno cinque anni dalla data presunta di fine lavori, aveva richiesto integrazioni documentali e, non ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, aveva escluso la domanda. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione del d.m. 19 aprile 2023, del Secondo Avviso 2023 e del Regolamento Operativo, nonché dell'art. 12 l. 241/1990 e del principio di tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che il requisito quinquennale non fosse previsto dalla lex specialis; 2) illegittimità della medesima causa di esclusione perché desunta esclusivamente da una FAQ ministeriale, in contrasto con la disciplina di gara; 3) contraddittorietà, perplessità e sviamento, poiché l'obbligo di mantenere l'impianto in esercizio per cinque anni avrebbe costituito una condizione di mantenimento del contributo, non un requisito di ammissione; 4) violazione del favor partecipationis e del legittimo affidamento; 5) violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e carenza di motivazione per omesso confronto con le osservazioni presentate nella fase procedimentale; 6) illegittimità derivata dell'elenco dei beneficiari ammessi, nella parte in cui non includeva la società. È stato inoltre chiesto, in subordine, il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i primi quattro motivi. Ha interpretato il d.m. 19 aprile 2023, il Secondo Avviso 2023 e il Regolamento Operativo rilevando che tali atti definiscono il soggetto beneficiario come l'impresa che ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'attività agricola, ma non prevedono che tale disponibilità debba necessariamente protrarsi per almeno cinque anni dalla fine dei lavori quale requisito di ammissione. Le disposizioni che impongono il mantenimento dell'impianto in efficienza e in esercizio per cinque anni riguardano i controlli e gli obblighi successivi all'erogazione del contributo e non trasformano tale durata in una condizione originaria di ammissibilità. La FAQ ministeriale n. 29, pur potendo orientare i comportamenti e incidere sull'affidamento, non può modificare o integrare la lex specialis né introdurre una nuova causa di esclusione. Il principio di tassatività delle cause di esclusione, applicabile anche alle procedure di concessione di contributi tramite l'art. 12 l. 241/1990, imponeva una previsione puntuale e specifica del requisito quinquennale, ove l'Amministrazione avesse inteso configurarlo come condizione di ammissione. La circostanza che il contratto avesse durata inferiore non escludeva quindi la possibilità di ammissione, restando a carico della beneficiaria l'obbligo di procurare la prosecuzione della disponibilità e di mantenere l'impianto in esercizio per il periodo richiesto, pena le conseguenze previste per l'inadempimento, inclusa la revoca del contributo. Il quinto motivo è stato assorbito, in quanto il suo eventuale accoglimento avrebbe prodotto un effetto conformativo meno ampio. È stato accolto anche il sesto motivo per illegittimità derivata: l'elenco degli ammessi è stato annullato nei limiti dell'interesse della ricorrente. Il GSE dovrà procedere alla riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo e inserire la ricorrente nell'elenco all'esito di tale riedizione. Le spese sono state integralmente compensate; il GSE, quale parte soccombente, deve rifondere il contributo unificato eventualmente versato dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. x), d.m. 19 aprile 2023

    Soggetto beneficiario: l'impresa del settore agricolo e agroalimentare [...] che ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo.

    La disposizione definisce il soggetto beneficiario richiedendo la disponibilità dell'immobile, ma non stabilisce che essa debba avere durata almeno quinquennale quale requisito di ammissione.

  • art. 12, comma 1, d.m. 19 aprile 2023

    Il Ministero [...] ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni [...] e il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

    L'obbligo quinquennale riguarda il mantenimento dell'intervento dopo l'erogazione dell'agevolazione e non costituisce, in assenza di una previsione espressa, requisito originario di ammissione.

  • art. 1, comma 1, lett. h), Secondo Avviso 2023

    Il Soggetto Beneficiario [...] ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola.

    La definizione richiede la disponibilità dell'immobile, senza prevederne espressamente la protrazione per cinque anni dalla fine dei lavori.

  • art. 5, comma 8, Secondo Avviso 2023

    Il Ministero, anche per il tramite del GSE, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni [...] e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.

    La previsione disciplina i controlli e il mantenimento successivo all'erogazione a saldo, non una condizione di ammissione consistente nella disponibilità quinquennale già sussistente al momento della domanda.

  • § 9 e Allegato 1, lett. w), Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    Il MASAF anche per tramite del GSE [...] verifica [...] il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo.

    Il Regolamento conferma la distinzione tra disponibilità dell'immobile e obbligo di mantenimento dell'impianto nel periodo successivo all'erogazione.

  • § 4.1 Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola [...] che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario.

    È richiesta la disponibilità dell'immobile al momento rilevante per la domanda, ma non è introdotta una durata minima quinquennale come causa di esclusione.

  • art. 12 l. 241/1990

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione, applicabile anche alle procedure di concessione di agevolazioni e contributi, impone che i requisiti la cui mancanza comporta l'esclusione siano previsti in modo puntuale dalla disciplina applicabile.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Le relative censure sulla motivazione e sul confronto con le osservazioni procedimentali sono state assorbite e non decise nel merito.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente, individuata nel GSE, che deve rifonderlo alla controparte vittoriosa se effettivamente versato.

Massime di principio

  • Nelle procedure amministrative comparative o concorsuali dirette alla concessione di contributi e agevolazioni, il principio di tassatività delle cause di esclusione, applicabile tramite l'art. 12 l. 241/1990, impedisce all'amministrazione di escludere un richiedente per la mancanza di un requisito non previsto in modo puntuale dalla disciplina applicabile.
  • Quando la lex specialis richiede che il beneficiario abbia la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e prevede separatamente il mantenimento dell'intervento in efficienza e in esercizio per un determinato periodo successivo all'erogazione, tale obbligo successivo non può essere automaticamente trasformato in un requisito di disponibilità quinquennale già sussistente al momento della domanda.
  • Le FAQ amministrative hanno natura di chiarimenti interpretativi o prassi applicativa: possono orientare i comportamenti e, tra più interpretazioni plausibili, vincolare l'amministrazione per effetto dell'affidamento generato, ma non possono modificare o integrare la lex specialis né introdurre nuove cause di esclusione.
  • Una FAQ oggettivamente e univocamente errata non può essere fatta valere contro il privato che non l'abbia seguita, poiché le FAQ non costituiscono fonti del diritto né regole autonome di validità della domanda.
  • L'ammissione al contributo non esonera il beneficiario dall'obbligo di mantenere l'intervento e di assicurare la disponibilità dell'immobile per il periodo previsto dalla disciplina successiva; tuttavia, se tale obbligo non era configurato come requisito originario di ammissione, il suo eventuale inadempimento può rilevare nella fase successiva, anche ai fini della revoca, ma non giustificare l'esclusione iniziale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieImpianti da fonti rinnovabiliInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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