Cassazione Penale, Sentenza n. 09832/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello di Messina: Romina Lamazza contestava il mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti (violazione artt. 62-bis, 69 c.p.); Gonzales Perez Ignacio Francisco contestava la conferma della condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), denunciando carenza e vizio di motivazione circa la "quantità di sostanza", la sua "destinazione" (all'uso personale vs alla vendita), la interpretazione delle conversazioni intercettate e l'omessa valutazione della destinazione "all'uso di gruppo", nonché il diniego delle attenuanti generiche per effetto della sua misura di prevenzione e la congruità della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i difensori. Per Lamazza il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione e applicato la riduzione di pena conseguente; la doglianza sulla prevalenza era quindi infondata. Per Gonzales il ricorso è inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito della capacità dimostrativa delle prove e delle intercettazioni senza allegare vizi di motivazione manifesti e decisivi (travìsamento della prova); la Corte ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione di merito che ha desunto la destinazione alla vendita dalla somma pagata, dalle conversazioni intercettate e dalle circostanze economiche, e ha ritenuto legittima la considerazione della misura di prevenzione ai fini della negazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
cod. proc. pen. art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e ss.
Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale perché nessuna delle parti ha richiesto la trattazione entro i termini previsti da tali disposizioni.
d.P.R. 309/1990 art. 73 (comma 5)
Norma qualificatrice del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per la determinazione della fattispecie contestata e della pena irrogata al Gonzales.
cod. pen. art. 62-bis
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole; la loro applicazione non è automatica con l'assenza di elementi negativi e può essere negata anche sulla base di misure di prevenzione che danno indicazione della pericolosità sociale.
cod. pen. art. 69
Riferita nella doglianza sulla prevalenza tra aggravanti e attenuanti: la Corte territoriale ha comunque motivato l'applicazione delle attenuanti nella massima estensione per Lamazza, rendendo inammissibile la censura.
cod. pen. art. 133
Richiesto al giudice di merito di tener conto dei criteri per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione conferma l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena e che la motivazione è adeguata se mostra che la pena è stata determinata entro i limiti edittali e ritenuta congrua.
cod. proc. pen. art. 616
Sanzioni conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi: condanna al pagamento delle spese processuali e possibile ammenda alla Cassa delle ammende, qui fissata in euro tremila per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione in sede di legittimità la valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove salvo che venga indicato un travisamento manifesto e decisivo della prova con adeguata allegazione.
- Le intercettazioni possono essere censurate in Cassazione solo se è dimostrabile che il giudice di merito le ha travisate in modo manifesto e decisivo; una alternativa interpretativa generica senza allegazioni probatorie non supera la soglia di ammissibilità.
- La destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta dalla congruenza globale di elementi quali quantità, conversazioni intercettate e condizioni economiche dell'imputato; la semplice disponibilità di redditi non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'acquisto fosse per uso personale.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e la loro applicazione non è automatica: misure di prevenzione o profili della personalità possono giustificare il diniego.
- La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che dimostri l'adozione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e la congruità della pena entro i limiti edittali.
- Ricorsi che si risolvono in semplici richieste di rivalutazione probatoria senza indicare vizi di motivazione manifesti sono inammissibili.
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