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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09832/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello di Messina: Romina Lamazza contestava il mancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti (violazione artt. 62-bis, 69 c.p.); Gonzales Perez Ignacio Francisco contestava la conferma della condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), denunciando carenza e vizio di motivazione circa la "quantità di sostanza", la sua "destinazione" (all'uso personale vs alla vendita), la interpretazione delle conversazioni intercettate e l'omessa valutazione della destinazione "all'uso di gruppo", nonché il diniego delle attenuanti generiche per effetto della sua misura di prevenzione e la congruità della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i difensori. Per Lamazza il ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione e applicato la riduzione di pena conseguente; la doglianza sulla prevalenza era quindi infondata. Per Gonzales il ricorso è inammissibile perché chiedeva una rivalutazione di merito della capacità dimostrativa delle prove e delle intercettazioni senza allegare vizi di motivazione manifesti e decisivi (travìsamento della prova); la Corte ha ritenuto congrua e non censurabile la valutazione di merito che ha desunto la destinazione alla vendita dalla somma pagata, dalle conversazioni intercettate e dalle circostanze economiche, e ha ritenuto legittima la considerazione della misura di prevenzione ai fini della negazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • cod. proc. pen. art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e ss.

    Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale perché nessuna delle parti ha richiesto la trattazione entro i termini previsti da tali disposizioni.

  • d.P.R. 309/1990 art. 73 (comma 5)

    Norma qualificatrice del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; applicata per la determinazione della fattispecie contestata e della pena irrogata al Gonzales.

  • cod. pen. art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole; la loro applicazione non è automatica con l'assenza di elementi negativi e può essere negata anche sulla base di misure di prevenzione che danno indicazione della pericolosità sociale.

  • cod. pen. art. 69

    Riferita nella doglianza sulla prevalenza tra aggravanti e attenuanti: la Corte territoriale ha comunque motivato l'applicazione delle attenuanti nella massima estensione per Lamazza, rendendo inammissibile la censura.

  • cod. pen. art. 133

    Richiesto al giudice di merito di tener conto dei criteri per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione conferma l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena e che la motivazione è adeguata se mostra che la pena è stata determinata entro i limiti edittali e ritenuta congrua.

  • cod. proc. pen. art. 616

    Sanzioni conseguenti all'inammissibilità dei ricorsi: condanna al pagamento delle spese processuali e possibile ammenda alla Cassa delle ammende, qui fissata in euro tremila per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione in sede di legittimità la valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove salvo che venga indicato un travisamento manifesto e decisivo della prova con adeguata allegazione.
  • Le intercettazioni possono essere censurate in Cassazione solo se è dimostrabile che il giudice di merito le ha travisate in modo manifesto e decisivo; una alternativa interpretativa generica senza allegazioni probatorie non supera la soglia di ammissibilità.
  • La destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta dalla congruenza globale di elementi quali quantità, conversazioni intercettate e condizioni economiche dell'imputato; la semplice disponibilità di redditi non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'acquisto fosse per uso personale.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e la loro applicazione non è automatica: misure di prevenzione o profili della personalità possono giustificare il diniego.
  • La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che dimostri l'adozione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e la congruità della pena entro i limiti edittali.
  • Ricorsi che si risolvono in semplici richieste di rivalutazione probatoria senza indicare vizi di motivazione manifesti sono inammissibili.

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