Cassazione Penale, Sentenza n. 06539/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Milano (29/07/2025) che aveva applicato la pena concordata con il Pubblico Ministero per i reati di associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e i reati di furto tentato e consumato. Kola Klevis ha dedotto censure sulla prova della sua responsabilità e sull'adeguatezza della pena applicata. Tirtja Martin e Gjetani Aldi hanno contestato il mancato riconoscimento delle cause di non punibilità richiamando l'art. 129 cod. proc. pen.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Kola Klevis il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché lo stesso ha rinunciato espressamente al ricorso per cassazione (rinuncia resa in data 24/11/2025), con applicazione della procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Per Tirtja Martin e Gjetani Aldi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le doglianze prospettate (in particolare l'esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129) non rientrano nelle limitate ipotesi di gravame consentite avverso la sentenza di patteggiamento, di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; entrambi sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La disposizione disciplina il patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena concordata è limitata nella sindacabilità in sede di impugnazione; la Corte ha richiamato che i ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono sottoposti a specifiche limitazioni
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di non punibilità; la Corte ha ritenuto che la censura basata sull'esclusione di tali cause, così come prospettata dai ricorrenti, non rientra tra i motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento ai sensi di art. 448 comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limitazione delle ragioni di impugnazione della sentenza di patteggiamento: sono ammissibili solo i motivi relativi alla volontà dell'imputato, alla mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la Corte ha applicato tale filtro per dichiarare inammissibili i ricorsi di Martin e Aldi
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità 'de plano' e le conseguenze quando ricorsi per cassazione sono manifestamente inammissibili o quando l'imputato ha rinunciato al ricorso; la Corte ha proceduto ex tale norma per il caso di rinuncia di Klevis e per la dichiarazione immediata d'inammissibilità degli altri ricorsi
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento (art. 444) l'impugnazione in Cassazione è ammessa solo per le categorie tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure che riguardano questioni estranee a quelle categorie (es. mera rilettura di elementi di fatto o la semplice contestazione dell'accertamento delle cause di punibilità come art.129) sono normalmente dichiarate inammissibili.
- La rinuncia espressa al ricorso per cassazione resa dall'imputato (anche se in carcere) è efficace e comporta l'inammissibilità del ricorso e le relative sanzioni previste dall'art. 610 c. 5-bis (spese e somme a favore della Cassa delle ammende).
- Quando si impugna una sentenza di patteggiamento è essenziale formulare i motivi nella cornice normativa prevista: se l'obiettivo è contestare l'esclusione di una causa di non punibilità, occorre valutare se tale censura possa essere ricondotta, in fatto e in diritto, a una delle ipotesi ammesse (per esempio che l'esclusione abbia inciso sulla validità della volontà dell'imputato o sulla corrispondenza tra richiesta e pronuncia).
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità 'de plano' e condannare alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto, valutare con attenzione l'ammissibilità del motivo prima di proporre ricorso è procedura prudente.
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