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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 576/2025 del 23 aprile del 2025

Giustizia amministrativa202505671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato la disciplina regolamentare provinciale del 2023 sul canone unico patrimoniale e gli atti applicativi relativi all’occupazione del sottosuolo pubblico mediante opere elettriche di connessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia ha impugnato la sentenza del TAR Puglia nella parte in cui aveva accolto il ricorso dell’impresa contro la delibera provinciale del 2023, che aveva previsto per gli operatori economici produttori di energia da fonti rinnovabili l’applicazione della tariffa standard del canone unico patrimoniale, pari per le Province a 7,50 euro, senza i coefficienti relativi alla classificazione delle strade, alla tipologia e alla finalità dell’occupazione. L’appellante ha dedotto, anzitutto, ultrapetizione, sostenendo che il TAR avesse fondato la decisione su argomenti non prospettati dalla ricorrente di primo grado. Ha inoltre denunciato violazione e falsa applicazione dei commi 817, 826, 831 e 831-bis dell’art. 1 della l. n. 160/2019 e dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, sostenendo che l’importo di 800 euro previsto per le occupazioni permanenti mediante impianti funzionali ai servizi a rete costituisse soltanto una soglia minima, liberamente incrementabile dalla Provincia, e non una tariffa fissa e forfettaria. La Provincia ha invocato anche il principio di invarianza del gettito e l’autonomia finanziaria degli enti locali, nonché la distinzione rispetto al comma 831-bis, ritenuto applicabile a un diverso settore. In via subordinata ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., sotto i profili dell’irragionevole disparità di trattamento, del sacrificio dell’autonomia finanziaria provinciale e della natura asseritamente innovativa, anziché interpretativa, della disposizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado nella parte impugnata. Quanto alla censura di ultrapetizione, ha chiarito che, anche ove il TAR avesse deciso sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati, ciò non avrebbe comportato il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito la censura effettivamente dedotta in primo grado. Nel merito, ha ritenuto fondata la doglianza dell’impresa secondo cui l’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, assoggetta le occupazioni effettuate da operatori strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, inclusi i produttori privati di energia elettrica da fonti rinnovabili, al canone annuo forfettario di 800 euro. L’attività di produzione di energia elettrica, comprendendo il trasporto ai distributori che la erogano agli utenti finali, è stata ritenuta strumentale alla fornitura del servizio di pubblica utilità anche in assenza di allacci diretti con gli utenti. L’importo di 800 euro è stato qualificato come misura fissa e forfettaria, e non come mera soglia minima elevabile dall’ente locale. Tale disciplina speciale prevale sul criterio ordinario di calcolo del canone previsto dai commi 819 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 160/2019, inclusi i criteri applicabili alle Province. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso e non costituisce parametro interpretativo o comparativo idoneo a modificare la portata del comma 831. Sono state inoltre ritenute infondate le censure relative al principio di invarianza del gettito e all’autonomia finanziaria degli enti locali, nonché la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Provincia, già disattesa da precedenti conformi della Sezione. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 160/2019

    La Provincia ne ha invocato il principio di invarianza del gettito; il Consiglio di Stato ha escluso che tale principio consenta di disapplicare o neutralizzare la disciplina speciale e forfettaria prevista per le occupazioni rientranti nel comma 831.

  • art. 1, commi 826, 828 e 829, l. n. 160/2019

    Disciplinano la tariffa standard applicabile alle Province e il criterio ordinario di calcolo del canone; tali disposizioni cedono rispetto alla disciplina speciale del comma 831, come interpretata dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021.

  • art. 1, comma 831, l. n. 160/2019

    per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete

    Prevede la disciplina speciale del canone per le occupazioni permanenti effettuate mediante cavi e condutture funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.

  • art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019

    Riguarda un settore diverso, relativo ai servizi di rete e alle infrastrutture di comunicazione elettronica, e non costituisce elemento di raffronto per interpretare il comma 831 nel settore energetico.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, conv. con l. n. 215/2021

    per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

    È norma di interpretazione autentica e stabilisce che tra le occupazioni funzionali all’erogazione di servizi a rete rientrano anche quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, comprese le attività di produzione e trasmissione dell’energia elettrica. L’importo di 800 euro è una misura fissa e forfettaria, non una mera soglia minima incrementabile dall’ente locale.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente al giudice di motivare mediante sintetico rinvio a precedenti conformi.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente il rinvio motivazionale a precedenti, purché idonei a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 105 c.p.a.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ove dedotta in appello come ultrapetizione, non impone di per sé il rinvio al primo giudice: opera l’effetto devolutivo e il giudice d’appello decide nel merito la censura effettivamente proposta.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Provincia per disparità di trattamento e irragionevolezza è stata ritenuta infondata.

  • art. 97 Cost.

    Non è stata ravvisata una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 119 Cost.

    L’autonomia finanziaria degli enti locali non impedisce l’applicazione della disciplina legislativa speciale che stabilisce il canone forfettario per le occupazioni considerate.

Massime di principio

  • L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, ricomprende tra le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione di un servizio a rete anche quelle effettuate da soggetti che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, inclusa la produzione privata di energia elettrica, anche quando non vi siano allacci diretti con gli utenti finali.
  • Per le occupazioni di suolo pubblico rientranti nell’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, l’importo annuo di 800 euro costituisce una misura fissa e forfettaria del canone, non una soglia minima liberamente elevabile dall’ente locale mediante l’applicazione dei criteri tariffari ordinari.
  • La disciplina speciale del canone prevista dall’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 prevale sui criteri ordinari di determinazione del canone applicabili alle Province ai sensi dei commi 826, 828 e 829 della medesima legge.
  • Il principio di invarianza del gettito e l’autonomia finanziaria degli enti locali non consentono all’ente locale di derogare a una disciplina legislativa speciale che determina in modo forfettario il canone dovuto per una determinata tipologia di occupazione.
  • Quando in appello è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per ultrapetizione, l’eventuale errore del giudice di primo grado non comporta automaticamente il rinvio al primo giudice: in forza dell’effetto devolutivo, il giudice d’appello deve esaminare nel merito la censura effettivamente proposta dalla parte.
  • Il giudice amministrativo può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., purché il rinvio renda conoscibili le ragioni poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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