Cassazione Penale, Sentenza n. 42625/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli per furto pluriaggravato. Luigi Pascali ha dedotto due motivi principali: (1) illegittima decadenza dal diritto di escutere testi della difesa disposta dal giudice di primo grado e mancata ammissione/rinnovazione di tali testi in appello (contestando la revoca dell'ammissione e sostenendo che la difesa non era tenuta a citare quei testi; i testimoni sarebbero stati a discarico e avrebbero provato una ritorsione del titolare del bar per vertenze sindacali); (2) motivazione manifesta illogicità e contraddittorietà per avere la Corte addebitato alla difesa l'onere di provare la sequenza vertenza/denunzia e per non avere ammesso l'audizione del Rag. Vetere Rossi utile a provare il 'complotto'. Maria Iuliana Barcau ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere considerato che il rapporto di lavoro era cessato prima della data contestata e che quindi era intervenuta la prescrizione prima della sentenza di appello; (2) vizio per avere trascurato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Pascali, la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse specificamente dedotto la questione della revoca dell'ammissione dei testi né contenuto una esplicita richiesta di rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; molte censure erano, in sostanza, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Quanto a Barcau, la questione della prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata (anche considerando le sospensioni processuali la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di appello) e il motivo relativo alla comparazione delle circostanze attenuanti/aggravanti è stato considerato precluso per mancata specificità in appello o, comunque, valutazione di merito sorretta da motivazione sufficiente. Per l'inammissibilità il Collegio ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado di appello sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di ricorso siano illustrati nei limiti strettamente necessari; la Corte richiama questo principio per valutare la chiarezza e la sinteticità dell'esposizione dei motivi in cassazione
art. 603 cod. proc. pen.
Distinzione tra il comma 1 (rinnovazione dell'istruttoria per fatti nuovi sopravvenuti) e il comma 2 (prova scoperta dopo il giudizio di primo grado): la Corte ha ritenuto che la richiesta di rinnovazione debba risultare specificamente dall'atto di appello e che la prova indebitamente pretermessa nota già in primo grado non possa essere trattata come prova sopravvenuta senza la specifica deduzione in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi di censura in cassazione a quelli devoluti con specificità alla cognizione del giudice di appello; la Corte ha richiamato il principio per escludere questioni non adeguatamente dedotte in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda per ricorsi infondati o presentati in colpa; la Corte l'ha applicato per irrogare sanzioni pecuniarie ai ricorrenti dichiarati inammissibili
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
La modifica normativa è richiamata per la determinazione dell'obbligo di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti colposi o inammissibili
Massime di principio
- In cassazione le questioni devono essere specificamente e chiaramente devolute mediante motivi d'appello: censure generiche o non formulate in appello sono inammissibili.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. deve essere esplicita e coerente con il regime della prova (le prove note in primo grado non possono essere trattate come 'nuove' senza adeguata deduzione).
- La rinunzia tacita alla escussione di testi va qualificata in modo univoco: comportamenti equivoci o proteste della difesa possono non integrare una rinuncia inequivoca.
- Le impugnazioni che sollevano prevalentemente valutazioni di merito (affidabilità delle fonti, bilanciamento delle circostanze) sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non per profili di illogicità o arbitrarietà evidenti.
- Le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo puntuale del dies a quo e delle eventuali sospensioni/interruzioni processuali: anche se la data iniziale appare favorevole, le sospensioni possono far decorrere la prescrizione oltre la sentenza impugnata.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare preliminarmente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42604/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2023 del 19/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →