Cassazione Civile, Ordinanza n. 28541/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci per il periodo d'imposta 2009, emessi a seguito di una verifica fondata su irregolarità contabili, scostamenti rispetto agli studi di settore e sulla ritenuta antieconomicità della gestione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo il ricorso sia ad accertamento analitico sia ad accertamento induttivo e ponendo a carico del contribuente l'onere di documentare le ragioni economiche della gestione non in linea con i normali criteri di economicità. Con il ricorso per cassazione la società e i soci hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2729 c.c., nonché vizio motivazionale, sostenendo che la mera scarsa redditività non bastasse a fondare le presunzioni standardizzate e che l'accertamento dovesse essere sorretto da grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli standard; 2) violazione degli artt. 37, 37-bis, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., lamentando che l'Ufficio si fosse limitato allo scostamento dagli studi di settore senza confutare adeguatamente le giustificazioni rese nel contraddittorio, avvenuto solo in sede di accertamento con adesione; 3) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per asserito difetto di motivazione, in quanto la CTR non avrebbe esaminato il rilievo della percentuale di ricarico emersa nel contraddittorio e gli ulteriori elementi valorizzati; 4) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993, oltre a vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo che lo scostamento lieve dai dati degli studi di settore non integra di per sé le gravi incongruenze richieste per l'accertamento induttivo. L'Agenzia ha resistito eccependo anche l'inammissibilità dei motivi, perché formulati in modo promiscuo, con mescolanza tra violazioni di legge e vizi motivazionali, e perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, perché promiscuamente formulati, non specifici quanto al fatto storico asseritamente omesso, e comunque non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla legittimità del ricorso ai metodi di accertamento utilizzati dall'Amministrazione finanziaria. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché la CTR aveva comunque esplicitato le ragioni della decisione e la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente all'Ufficio di procedere a rettifica analitica in presenza di scritture irregolari e, nei casi di totale inattendibilità, ad accertamento induttivo anche sulla base di semplici indizi; la sentenza ribadisce che i diversi metodi possono coesistere in relazione a specifiche operazioni.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni gravi, precise e concordanti utilizzabili nell'accertamento analitico.
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dai ricorrenti, ma non valorizzato come norma decisiva dalla Corte ai fini dell'esito.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dai ricorrenti, senza incidere sulla ratio decidendi accolta dalla Corte.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di poteri di accertamento dell'Ufficio; la Corte non ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte considera inammissibile la censura perché volta a rivalutare i fatti e non a denunciare un reale errore di diritto.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per asserito difetto di motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata esponga le ragioni della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per carenza di motivazione; la Corte esclude il vizio, ritenendo motivata la decisione della CTR.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del fatto, né supplire alla mancata specificazione del fatto storico omesso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato dall'Agenzia in eccezione di inammissibilità; i motivi non indicano con precisione il fatto storico, il dato e gli atti processuali rilevanti.
art. 369 c.p.c.
richiamato dall'Agenzia in eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'accertamento induttivo richiede gravi incongruenze; la Corte non accoglie la censura, perché i motivi non si confrontano con la ratio della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'accertamento fondato su studi di settore o su dati standardizzati deve essere valutato alla luce del contraddittorio con il contribuente, ma la censura in cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a rimettere in discussione i fatti.
- La contabilità irregolare o inattendibile consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare metodi di accertamento diversi, anche combinando accertamento analitico e induttivo per singole operazioni, purché la motivazione e il quadro probatorio siano coerenti con il grado di inattendibilità riscontrato.
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione, perché ciò impone alla Corte un'attività di selezione e ricostruzione delle censure non consentita dalla regola di chiarezza del ricorso.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- La doglianza che investe la motivazione della decisione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità.
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