Cassazione Penale, Sentenza n. 11800/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/09/2023 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.U.P. di Locri del 05/07/2023. Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (per il reato di tentativo di estorsione con minacce di morte alla famiglia della vittima per pretendeva 160.000 euro) con gli arresti domiciliari, eventualmente con l'applicazione del braccialetto elettronico. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 125, 275, 274 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale si è limitato a richiamare la modalità del fatto senza valutare l'attualità e l'attenuazione delle esigenze cautelari (tempo trascorso in carcere, rispetto delle prescrizioni), e senza motivare adeguatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria che ha richiamato la gravità del fatto (tentativo di estorsione con minacce di morte alla famiglia), la mancanza di elementi nuovi rispetto al riesame, la sopravvenuta condanna e la persistenza di plurimi procedimenti a carico dell'imputato, che denotano una pervicace propensione alla reiterazione del reato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'esclusione radicale dell'idoneità del regime domiciliare equivale a pronuncia implicita sull'inopportunità dei controlli elettronici (art. 275-bis c.p.p.). Per tali ragioni la valutazione del Tribunale non è sindacabile in cassazione come vizio di diritto. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario secondo l'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata tra quelle pertinenti al procedimento cautelare e alle impugnazioni; utilizzata a cornice delle censure processuali ma senza trovare vizio di applicazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Riferimento ai criteri per l'applicazione e la valutazione delle misure cautelari personali; la Corte conferma che il tribunale di merito ha motivato la non idoneità degli arresti domiciliari.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente tramite giurisprudenza: gli strumenti di controllo elettronico non sono utilizzabili ove il giudice escluda in radice l'idoneità del regime domiciliare a prevenire la reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) per l'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale che impone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario di copia del provvedimento quando dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sent. n. 43402 del 25/09/2019 (Marsili)
Richiamata per il principio secondo cui l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari a impedire la reiterazione equivale a pronuncia implicita sull'inopportunità dell'uso di strumenti elettronici di controllo.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario portare davanti al giudice elementi concreti e nuovi che modifichino il quadro cautelare già esaminato; il mero richiamo alle stesse circostanze non è sufficiente.
- La gravità del fatto, le modalità violente o minacciose e la presenza di più procedimenti pendenti e condanne sopravvenute pesano significativamente nella valutazione del pericolo di reiterazione e possono giustificare la permanenza in carcere.
- Se il giudice di merito esclude in radice l'idoneità del regime domiciliare, tale esclusione implica anche la non-opportunità degli strumenti di controllo elettronico e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In sede di Cassazione non è possibile riproporre una diversa valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito: sono ammissibili solo censure di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
- La mancanza di specificità nelle censure di cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso; occorre confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
- Ricorsi infondati o privi di ragioni nuove possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11571/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →