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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5192/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il ricorrente contestava: 1) la manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (sosteneva possibile errore di identificazione della vittima, inverosimiglianza che portasse in vista la refurtiva e che non si sarebbe dileguato così lentamente); 2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari (precedenti datati, avvenuta espiazione della pena, reati recenti occorsi in casa condivisa); 3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della scelta della misura cautelare (riteneva possibile applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sostenendo che la violazione contestata non riguardava una misura restrittiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché proponeva una mera ipotesi alternativa priva di elementi fattuali concreti e configurava una non consentita rivalutazione del merito; il secondo motivo generico poiché non confutava le puntuali osservazioni del provvedimento impugnato sui precedenti e sulla recidiva nonostante misure cautelari; l'ultimo motivo manifestamente infondato in quanto confondeva la violazione della misura con la sua funzione dissuasiva: la commissione di reati durante la sottoposizione a misura può indicare l'insufficienza della misura stessa e la necessità di aggravamento. Perciò il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    Riferimento alla tipologia di vizi impugnatori consentiti in cassazione; la Corte rileva che il motivo si limita a una rivalutazione del fatto priva di indicazione del vizio di cui all'art.606 e) e quindi non è consentito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione: la Corte ha applicato le sanzioni previste, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e disponendo l'ammenda equitativa.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Previsioni sulle annotazioni nella cartella personale del detenuto; la Corte ha ordinato l'invio della pronuncia al direttore dell'istituto per l'inserimento nella documentazione del detenuto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 43971 del 21/10/2015, "Ndiaye" Rv. 264986-01)

    Precedente utilizzato per affermare che la commissione di un reato durante la sottoposizione a una misura cautelare può indicare l'insufficienza della misura e giustificare l'applicazione di una misura più grave.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una mera rivalutazione dei fatti: i motivi devono indicare vizi giuridici rilevabili (art.606 c.p.p.) o evidenziare contraddizioni o manifesta illogicità concrete e specifiche nella motivazione impugnata.
  • Contestazioni generiche sulle esigenze cautelari sono inefficaci se non si confrontano puntualmente con gli elementi che il giudice ha valorizzato (es. precedenti, comportamento durante misure, recidiva).
  • La commissione di nuovi reati durante la sottoposizione a misura cautelare può essere valutata come indice di inadeguatezza della misura adottata e giustificare l'aggravamento della misura stessa anche se non vi è stata formale violazione delle prescrizioni.
  • Argomentazioni basate su condizioni familiari o necessità personali devono essere provate e inserite nel quadro di valutazione delle esigenze cautelari; da sole sono generalmente inconferenti per impugnare la custodia cautelare.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) e annotazioni nella cartella personale del detenuto.

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