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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06113/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla motivazione ulteriore modifica della decisione di merito, che resta ferma quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 marzo 2024, reiterando la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti. Il ricorso, secondo la Corte, non si confrontava però con la specifica motivazione di merito della sentenza impugnata, che aveva escluso l'attenuante osservando che le indicazioni fornite sulla persona che avrebbe ceduto la droga (descritta solo come "ragazzo di origine marocchina") erano troppo generiche per consentirne l'identificazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    L'attenuante invocata non può essere riconosciuta quando la ricostruzione difensiva non consente di superare la valutazione di merito sulla genericità degli elementi forniti per identificare il soggetto indicato come fonte della sostanza stupefacente.

  • Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare una censura già proposta in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento di un'attenuante non può essere accolta se gli elementi fattuali posti a sostegno sono troppo generici e non consentono l'identificazione del soggetto rilevante ai fini della valutazione di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio deve misurarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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