Cassazione Civile, Ordinanza n. 21039/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce dalla declaratoria di improcedibilità dell'appello pronunciata dalla corte territoriale per asserita tardività della costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Secondo il giudice di merito, la parte appellante aveva depositato copie analogiche delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica prive di attestazione di conformità, sicché non era possibile verificare la data di notificazione dell'appello e, quindi, la tempestività della costituzione; inoltre, il successivo deposito della copia digitale dell'atto di appello era avvenuto dopo l'udienza di prima comparizione e la controparte si era costituita senza contestare, ma senza depositare il duplicato informatico della notifica. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 19 TUE, dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 46 Reg. UE 910/2014, dell'art. 348 c.p.c. e degli artt. 20 e 23, comma 2, d.lgs. 82/2005, sostenendo che la decisione fosse lesiva del principio di effettività della tutela giurisdizionale e che, in presenza della costituzione dell'appellato e dell'indicazione nel suo atto della data di notificazione dell'appello, non potesse essere dichiarata l'improcedibilità; inoltre, si è richiamato il principio già affermato in materia di ricorso per cassazione circa l'effetto sanante della mancata contestazione della conformità dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi esaminati congiuntamente. Ha escluso che il caso fosse perfettamente coincidente con quello deciso dalle Sezioni Unite in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione, ma ha ricavato da tali precedenti, e da quelli successivi, un principio più generale: nelle ipotesi in cui la disciplina processuale sanzioni con inammissibilità o improcedibilità un difetto formale connesso al deposito di atti notificati telematicamente, l'interpretazione deve essere guidata dal principio di strumentalità delle forme e dai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di accesso al giudice; pertanto, la soluzione che conduca a precludere l'esame dell'impugnazione non è compatibile con tale quadro quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
La mera irregolarità del deposito analogico di documenti relativi alla notificazione dell'appello non può condurre automaticamente alla declaratoria di improcedibilità se l'atto ha raggiunto il suo scopo e se la soluzione restrittiva contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 24 Cost.
Invocato come parametro costituzionale del diritto di difesa e dell'accesso effettivo alla giustizia, idoneo a contrastare interpretazioni eccessivamente formalistiche.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di un processo giusto ed effettivo, non irrigidito da formalismi privi di reale funzione.
art. 6 CEDU
Usato come fondamento sovranazionale del diritto di accesso a un tribunale e dell'effettività della tutela.
art. 19 TUE
Richiamato quale norma dell'Unione a tutela del diritto a una protezione giurisdizionale effettiva.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato come parametro del diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice.
art. 46 Reg. UE 910/2014
Richiamato nel quadro della disciplina degli effetti giuridici dei documenti e delle firme elettroniche.
artt. 20 e 23, comma 2, d.lgs. 82/2005
Richiamati per sostenere la rilevanza probatoria e l'efficacia del documento informatico e delle copie analogiche/digitali nella verifica della notificazione.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato indirettamente per il tema dell'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso/atto notificato via PEC.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, le prescrizioni formali relative al deposito di copie analogiche o digitali di atti notificati telematicamente devono essere lette alla luce del principio di strumentalità delle forme: l'irregolarità non determina improcedibilità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo processuale.
- Le cause di improcedibilità non possono essere applicate in modo puramente formalistico se ciò compromette in modo sproporzionato il diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale garantiti dalla Costituzione e dal diritto sovranazionale.
- La mancata contestazione, da parte dell'avversario costituito, della conformità o dell'effettiva notificazione dell'atto può assumere rilievo sanante o comunque impedire una lettura eccessivamente rigorosa della disciplina processuale.
- In materia di notificazioni e depositi telematici, la verifica della tempestività della costituzione e della ritualità dell'impugnazione deve privilegiare la sostanza dell'atto e la sua effettiva conoscibilità da parte della controparte rispetto a formalismi privi di funzione sostanziale.
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