Cassazione Penale, Ordinanza n. 01132/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per i delitti di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Livorno per coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Con memoria difensiva successiva, la difesa ha insistito nei motivi del ricorso e ha chiesto la rimessione della decisione ad altro giudice. I motivi articolati riguardavano: 1) l'asserita errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 con riferimento al reato di coltivazione; 2) la mancata riqualificazione del fatto di detenzione nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo; 3) un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito; quanto alla pena, ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o manifestamente illogica, circostanze non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione è richiamata come base normativa dei reati di coltivazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte reputa inammissibili in cassazione le censure che mirano a rimettere in discussione la qualificazione giuridica e la valutazione già compiute dal giudice di merito, ove adeguatamente motivate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già vagliate e disattese in modo congruo dal giudice di merito.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non può essere accolta quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e motivatamente escluso tale soluzione sulla base degli elementi di fatto accertati.
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