Cassazione Civile, Ordinanza n. 28028/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto uno yacht, stipulato nel 2008 con una società utilizzatrice e garantito da tre soggetti. A seguito di inadempimento, la concedente intimava il pagamento delle somme dovute e otteneva decreto ingiuntivo per il capitale residuo, le rate insolute, gli interessi moratori e le spese. Gli ingiunti proponevano opposizione contestando il calcolo degli importi, l'applicazione di interessi anatocistici e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizione ipotecaria giudiziale sui loro beni. In appello venivano inoltre prospettate: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la tardiva e non imputabile conoscenza della risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa, l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, la nullità o invalidità della clausola contrattuale che regolava gli effetti della risoluzione e la rilevanza del valore di realizzo del bene restituito. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione dell'art. 2 L. 287/1990; 2) omessa rimessione in termini per dedurre un fatto nuovo (risoluzione del contratto) e per svolgere le relative istanze istruttorie; 3) omesso esame della risoluzione stragiudiziale; 4) violazione dell'art. 1456 c.c. per non avere riconosciuto l'effetto automatico della clausola risolutiva espressa; 5) violazione dell'art. 1453 c.c. per non avere dichiarato improcedibile la domanda di adempimento dopo la risoluzione; 6) violazione dell'art. 1526 c.c. e dei principi che governano il leasing traslativo, con particolare riguardo alla congruità del meccanismo di liquidazione del credito e alla necessità di evitare un ingiustificato vantaggio del concedente; 7) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato esame delle deduzioni sul valore del bene restituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, ha ritenuto assorbito il settimo e ha accolto il sesto motivo. In particolare, ha escluso che la deduzione sulla nullità delle fideiussioni potesse essere per la prima volta introdotta in cassazione come 'nuda' eccezione fattuale, ha rilevato che i motivi sulla risoluzione del contratto non scalfivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, e ha invece censurato la decisione di merito per non avere verificato la compatibilità concreta della clausola sugli effetti della risoluzione con i principi in tema di leasing traslativo, art. 1526 c.c., buona fede e divieto di ingiustificato arricchimento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2 L. 287/1990
La nullità dell'intesa anticoncorrenziale può riflettersi sui negozi 'a valle', ma non discende automaticamente su tutti i contratti stipulati dagli aderenti; occorre verificare gli effetti derivati e la concreta incidenza sui contratti successivi.
art. 372 c.p.c.
In cassazione i limiti al rilievo officioso della nullità sono condizionati dalle preclusioni processuali e non possono essere superati mediante una nuova allegazione fattuale non introdotta nei gradi di merito.
art. 101, par. 2, TFUE
La rilevabilità d'ufficio della nullità per intesa anticoncorrenziale trova fondamento nel diritto dell'Unione e nella disciplina antitrust nazionale.
art. 1418 c.c.
Le nullità 'a valle' delle fideiussioni conformi a intese anticoncorrenziali vanno valutate secondo le regole generali della nullità contrattuale.
art. 1419 c.c.
È possibile la nullità parziale, limitata alle clausole provenienti dall'intesa illecita, se l'assetto degli interessi resta salvaguardato.
art. 153 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di rimessione in termini per causa non imputabile.
art. 294 c.p.c. comma 3
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla rimessione in termini; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.
art. 1453 c.c.
La preclusione alla domanda di adempimento opera se la risoluzione è stata domandata in giudizio; la sola deduzione della risoluzione stragiudiziale non basta a travolgere automaticamente la pretesa di adempimento.
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa opera sul piano sostanziale, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto non decisiva la deduzione della risoluzione stragiudiziale ai fini della domanda monitoria.
art. 345 c.p.c.
Le deduzioni e le produzioni tardive in appello, relative al valore del bene, sono state ritenute assorbite dal motivo accolto.
art. 1526 c.c.
Nel leasing traslativo risolto per inadempimento va evitato che il meccanismo pattizio attribuisca al concedente un vantaggio maggiore di quello conseguibile con la regolare esecuzione; occorre verificare la congruità della detrazione del ricavato della rivendita e il rispetto della ratio restitutoria/compensativa.
art. 1384 c.c.
La clausola che regola gli effetti economici della risoluzione può essere ridotta equitativamente se produce un vantaggio eccessivo per il concedente, in funzione del controllo sull'equilibrio delle prestazioni.
art. 1375 c.c.
Le clausole contrattuali vanno lette alla luce della buona fede, che impedisce al concedente di ottenere vantaggi ingiusti o di trarre profitto dall'inadempimento.
art. 1175 c.c.
Il comportamento delle parti deve essere improntato a correttezza, anche nella determinazione del corrispettivo residuo e del valore di realizzo del bene restituito.
art. 1227 c.c.
Il meccanismo di liquidazione del danno deve evitare risultati incompatibili con la disciplina del concorso colposo e con l'idea di un danno risarcibile non superiore a quello effettivo.
Massime di principio
- La nullità di un'intesa anticoncorrenziale non si trasferisce automaticamente a tutti i contratti stipulati 'a valle': il giudice deve verificare se e in che misura le clausole del contratto derivino dallo schema illecito e se sia configurabile una nullità parziale senza alterare l'assetto degli interessi.
- In cassazione, la deduzione della nullità non può essere introdotta come mera allegazione fattuale nuova se presuppone contestazioni non svolte nei gradi di merito e ciò comporta il vulnus delle preclusioni processuali.
- La censura di una sentenza sorretta da più rationes decidendi autonome è inammissibile se non aggredisce specificamente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione.
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, la disciplina pattizia degli effetti economici della risoluzione deve essere compatibile con la funzione compensativa dell'art. 1526 c.c. e non può determinare un vantaggio ingiustificato del concedente rispetto a quanto avrebbe ottenuto con la regolare esecuzione del contratto.
- La clausola che consente al concedente di trattenere i canoni e di detrarre il ricavato della rivendita del bene è valida solo se, in concreto, il prezzo di realizzo e il meccanismo complessivo non trasformano l'inadempimento dell'utilizzatore in fonte di arricchimento indebito per il concedente; il controllo giudiziale deve quindi investire la congruità della stima e la conformità ai canoni di buona fede e correttezza.
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